Home Fiscale e Tributario Dichiarazioni Proroghe dei versamenti – Estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo...

Proroghe dei versamenti – Estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo e ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali

318
0

Come già anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni (proroga versamenti al 20 agosto – proroga anche per il lavoratori autonomi – scadenze fiscali al 21 Agosto e invio dichiarazioni al 31 Ottobre), è disposta la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d’impresa e per i lavoratori autonomi, che possono essere effettuati:

  • entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichia­razione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi.

I nuovi termini

Da un punto di vista temporale, i versamenti possono essere effet­tuati:

  • entro il 20.7.2017 (invece del 30.6.2017), senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017 (invece del 31.7.2017), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamenti già effettuati entro il 20.7.2017

In relazione alla nuova scadenza del 20.7.2017 per il versamento senza maggiorazione, la proroga è intervenuta a termine ormai decorso. In pratica, in relazione ai versamenti rientranti nella proroga, effettuati entro il 20.7.2017 con la maggiorazione dello 0,4%, occorrerà procedere al “recupero” della maggiorazione diventata non più dovuta.

Chi potrà usufruire della proroga?

Potranno usufruire della proroga i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ad esem­pio:

  • imprese individuali;
  • lavoratori autonomi (artisti o professionisti) individuali;
  • società di persone commerciali (snc e sas);
  • socie­tà di capitali (srl, spa e sapa);
  • società cooperative;
  • enti aventi per oggetto esclusivo o prin­cipale l’esercizio di un’attività commerciale;
  • enti non commerciali, se svolgono anche attività commerciale produttiva di reddito d’im­pre­sa;
  • imprenditori agricoli che sono anche titolari di reddito d’impresa (es. attività di alleva­­mento di animali superiori ai limiti previsti per il reddito agrario, attività agricole connesse);
  • stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.

Soggetti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo

Non rientrano invece nella proroga tutti i contribuenti che non sono titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Si tratta, in particolare:

  • degli imprenditori agricoli non titolari di reddito d’impresa;
  • degli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa;
  • dei contribuenti titolari solo di redditi fondiari (terreni e fabbricati);
  • dei contribuenti titolari di altre tipologie reddituali (redditi di lavoro dipendente e assimilati, red­diti diversi, ecc.).

Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se titolari di reddito d’impresa, che han­no termini ordinari di versamento succes­sivi al 30.6.2017 (senza la maggiorazione dello 0,4%) o al 31.7.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%), per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che hanno appro­­vato il bilancio 2016 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2016 – 30.6.2017).

Ad esempio, considerando una srl “solare” che ha approvato il bilancio 2016 il 22.6.2017:

  • il termine ordinario di versamento senza la maggiorazione dello 0,4% scade il 31.7.2017 (fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio);
  • il termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 30.8.2017 (30° giorno suc­cessivo al 31.7.2017).

Poiché tali termini ordinari sono successivi ai termini prorogati, le disposizioni relative alla proroga non sono applicabili.

Versamento differito del saldo IVA 2016

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento del saldo IVA per il 2016 (derivante dal modello IVA 2017) entro il termine ordinario del 16.3.2017, possono effettuare il pagamento entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni me­se o frazione di mese successivo al 16.3.2017.

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese suc­­cessivo al 16.3.2017.

Versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe altresì estendersi al versamento del diritto annuale per l’iscrizione o l’anno­­tazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La rateizzazione dei versamenti

In caso di opzione per la rateiz­­zazio­ne degli importi da versare, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o del primo acconto, esso, se rientrante nella proroga, deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2017 (ovve­ro del 21.8.2017, con la maggiorazione dello 0,4%);
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece inva­riato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
  • giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA;
  • il versamento rateale deve comunque concludersi nel mese di novembre 2017.

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69 in relazione ad una precedente proroga ma che devono ritenersi ancora validi, qualora il contribuente intenda rateizzare i versamenti rientranti nella proroga, il piano di rateazione deve quindi essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento di:

  • inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato;
  • fine della rateazione, il 16.11.2017 per i soggetti titolari di partita IVA o il 30.11.2017 per i sog­getti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che versa la prima rata rientrante nella pro­ro­ga entro il 21.8.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%):

  • se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 18.9.2017 (poiché il 16 set­tembre cade di sabato);
  • se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.8.2017.

La “rinuncia” alla proroga

I contribuenti che, pur rientrando nell’ambito applicativo della proroga, non intendono avvaler­sene, possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga.

Pertanto, un soggetto titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

  • che ha iniziato il versamento rateale dal­la scadenza del 30.6.2017 (senza la maggiorazione dello 0,4%), non è obbligato ad adeguare il piano di rateazione in base alla nuova scadenza del 20.7.2017;
  • può “rinunciare” alla proroga al 21.8.2017 e iniziare a rateizzare dal­la “vecchia” scadenza del 31.7.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%).
Rate che scadono nel periodo feriale

In relazione alle rate successive alla prima, restano applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Pertanto, in relazione ai contribuenti titolari di partita IVA, slitta al 21.8.2017 (poiché il 20 agosto ca­de di domenica) il versamento:

  • della terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;
  • della seconda rata, se la prima rata viene ver­sata entro il 31.7.2017.

Proroga al 31.10.2017 per l’invio delle dichiarazioni

E’ stato ufficialmente prorogato al 31 ottobre 2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016. La proroga è stata concessa per venire incontro alle esigenze generali rappresentante dalle categoria professionali, relative ai numerosi adempimenti fiscali.
In particolare, slittano al 31.10.2017:
 il Mod. 770/2017 con scadenza originaria 31.07.2017.
 il Mod. Redditi 2017 e il Mod. Irap 2017, che interessano persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, la cui scadenza originaria era fissata al 2.10.2017 (in quanto il 30 settembre quest’anno cade di sabato).
La proroga interessa anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel periodo compreso 1.7-30.9.2017.
La proroga al 31 ottobre riguarda anche i soggetti Ires che adottano i nuovi principi contabili (D.lgs. 139/2015) per i quali era stato prevista quale scadenza originaria, il 16 ottobre 2017 anziché il 2 ottobre.

MODELLO 770/2017 31.10.2017
(Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato)
MODELLO REDDITI
2017 PF
31.10.2017
(Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato)
MOD. REDDITI 2017 SOGGETTI IRES 31.10.2017
(Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato)
PER I SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO
SOLARE
ULTIMO GIORNO DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL
PERIODO D’IMPOSTA
MOD. IRAP/2017 31.10.2017
(Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato)
PER I SOGGETTI IRPEF E SOCIETÀ DI PERSONE, NONCHÉ PER I SOGGETTI IRES
CON PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE
ULTIMO GIORNO DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL
PERIODO D’IMPOSTA PER I SOGGETTI IRES

Rispondi