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Società di comodo o in perdita sistematica

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Le società “di comodo”, così come definite dall’articolo 30 della legge 724/1994, sono quelle società che non superano il test di operatività, ovvero quelle società i cui ricavi “figurativi” sono superiori rispetto ai ricavi effettivi.

Come si determinano i ricavi figurativi?

I ricavi figurativi sono determinati applicando coefficienti ad alcune poste dell’attivo, ovvero il 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti, il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

Le società in perdita sistematica

Si definiscono, invece, in perdita sistemica le società che presentato per un quinquennio dichiarazioni in perdita fiscale, ovvero che nello stesso arco temporale hanno dichiarato per quattro periodi d’imposta una perdita fiscale e per un anno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo.

Cosa succede in questi casi?

In entrambi i casi, trova applicazione una particolare disciplina che prevede:

  • la determinazione del reddito minimo ai fini delle imposte dirette;
  • un valore della produzione minimo ai fini Irap;
  • l’impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo;
  • il divieto di rimborso o compensazione orizzontale del credito Iva; Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva.
  • l’applicazione dell’aliquota Ires maggiorata al 38 per cento.

Le cause di esclusione e disapplicazione

Le principali cause di esclusione riguardano:

  • i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
  • le società che si trovano nel primo anno di esercizio;
  • le società soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali;
  • le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
  • le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale.

Sono, invece, cause di disapplicazione lo svolgimento esclusivo di attività agricola in base all’articolo 2135 del Codice civile da parte delle società agricole (Dlgs 99/2004), la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa della dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguimento di un margine operativo lordo positivo.

L’auto-disapplicazione

Fino allo scorso anno, per evitare gli effetti negativi della disciplina bisognava presentare una istanza di interpello cosiddetto “disapplicativo”.

Da quest’anno, invece, le società che non superano il test di operatività o che conseguono perdite reiterate, potranno “auto-disapplicarsi” la disciplina e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo, dandone comunicazione nel modello Unico.

Sezione relativa nel quadro RS

La sezione relativa alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito minimo, presente nel quadro RS del modello Unico, da quest’anno presenta a tal fine due nuove caselle, denominate «Imposta sul reddito – società non operativa» e «Imposta sul reddito – società in perdita sistematica». Ciascuna delle due caselle deve essere compilata con il codice “1” in caso di accoglimento dell’istanza di interpello, con il codice “2” in caso di non presentazione dell’istanza di interpello, e con il codice “3” in caso di presentazione dell’istanza di interpello in assenza di risposta. I medesimi codici vanno indicati nelle caselle Irap ed Iva. In tutti e 3 questi casi, si produce l’effetto di considerare operativa la società.

(Fonte: Il sole 24 Ore)
 

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