L’Inps ha pubblicato la Circolare numero 107 del 05/07/2017 con le indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal decreto legge 50/2017 in sostituzione del lavoro accessorio, retribuito con i voucher che sono stati aboliti il 17 marzo scorso.
Presto
Si chiamerà «Presto» e sarà operativo da oggi (lunedì 10 luglio) sulla piattaforma telematica dell’Inps.
Sono previste due diverse forme contrattuali:
- il libretto famiglia, se il datore di lavoro è una persona fisica non nell’esercizio di impresa o di libera professione;
- il contratto di prestazione occasionale per gli altri datori di lavoro.
Importi minimi
Per le famiglie l’importo minimo utilizzabile resta di 10 euro, dove il netto per il lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 dei «voucher».
Per il contratto di prestazione occasionale utilizzato da tutti i soggetti “non famiglie”, il compenso minimo orario è di 9 euro, ma con una durata minima di quattro ore, per cui l’importo minimo da pagare è di almeno 36 euro.
Ai 9 euro dovranno essere aggiunti:
- il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro);
- il 3,5% di premio Inail (3,2 euro).
Il costo orario è quindi pari a 12,29 euro, su cui andranno aggiunti, per come precisato dall’Inps, l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro, che in ogni caso potrà riconoscere anche un importo superiore.
Limiti massimi
Ogni lavoratore potrà incassare non più di 5mila euro all’anno e 2.500 per singolo utilizzatore.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà erogare più di 5mila euro (netti per i lavoratori) di compensi all’anno sommando tutto il personale coinvolto.
Prestazione non svolta
Qualora la prestazione comunicata non sia avvenuta, è prevista la possibilità di revocarla nei tre giorni seguenti.
Onde evitare abusi, il lavoratore ha la possibilità di entrare nella piattaforma e confermare di aver eseguito la prestazione, se il datore la revocherà prima della conferma, il lavoratore sarà comunque informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso.
Vecchi voucher per baby sitter
Continueranno a essere erogati per tutto il 2017, solo nell’ambito del bonus baby sitter, i vecchi voucher alternativi al congedo parentale.
Dal 2018 per pagare tali prestazioni si passerà al libretto famiglia.
Per tutto il 2017 potranno in ogni caso essere ancora utilizzati, secondo le procedure preesistenti, i voucher richiesti prima della loro abolizione.
Fonte: Inps