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Il lavoro occasionale e il libretto di famiglia – Circolare Inps n. 107

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Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.

1.   Quadro normativo.

L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”) . Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.

2.   Le prestazioni di lavoro occasionali.

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

a)   per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a);

b)   per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);

c)   per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

a)   titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b)   giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c)   persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d)   percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis (vedi paragrafo 6.5).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:

–    direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

–    avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

  1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
  • registrazione del prestatore;
  • tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.

3.   Le assicurazioni sociali obbligatorie.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto Famiglia (par. 5.1) e al Contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).

L’Istituto provvede all’accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.

4.   Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

  • per le Pubbliche Amministrazioni;
  • per le imprese agricole;
  • per gli altri utilizzatori.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.  Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l’Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.

In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

5.   Libretto Famiglia.

5.1       Regime generale.

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.

Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

a)  lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b)  assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c)   insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

  • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
  • € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
5.2.   Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 – titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

6.   Contratto di prestazione occasionale.

6.1.   Regime generale.

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

6.2.   Limiti all’utilizzo.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

a)   da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);

b)   nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

c)   in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.

6.3.   Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 – titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

a)   l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;

b)   l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;

c)   la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

6.4.   Il regime per le pubbliche amministrazioni. 

Le Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a)  nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

b)  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c)   per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

d)  per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

6.5.   Il regime per l’agricoltura.

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a)   titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b)   giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c)   persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d)   percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

  • area 1: € 7,57;
  • area 2: € 6,94;
  • area 3: € 6,52.

L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.

7.   La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori. 

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

  1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:

–      per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA” ;

–      per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”.

Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP;

2.   strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore.

8.   La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori.

Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.

Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

1.   tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;

2.   in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

9.   Profili sanzionatori e regolarizzazioni.

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), – importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

10.  Il bonus baby sitting e la gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio.

Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Istituto continuerà ad emettere i voucher baby sitting di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Come reso noto dall’Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l’utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al d.lgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.

Fonte: Inps

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