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Rottamazione: se vi sono anomalie è possibile ricorrere all'integrativa alla risposta di Equitalia

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Possibile correggere gli errori contenuti nella comunicazione notificata da Equitalia in merito alla rottamazione.

Segnalazione Anomalie

Qualora il contribuente abbia rilevato delle anomalie nell’istanza di accoglimento, riscontrando dei carichi non rispondenti alla originaria richiesta di definizione agevolata, ha a disposizione una procedura di segnalazione delle anomalie (evitando così di dover ricorrere all’impugnazione).

Tempistica e decadenza

Al fine di non decadere dalla rottamazione, occorrerà comunque presentarsi tempestivamente agli sportelli di Equitalia per effettuare il versamento entro la prima scadenza stabilita, anche nel caso in cui il contribuente non dovesse ricevere la comunicazione rettificativa entro la scadenza fissata per il pagamento dell’unica o prima rata. In tal caso, però, in sede di pagamento, si potrà rappresentare al funzionario della riscossione l’errore occorso e chiederne la contestuale rettifica, inserendo il carico non inserito o sottraendo dal totale la partita erroneamente inserita.

Carichi mancanti

Tra le anomalie riscontrabili, è possibile che vengano riscontrati carichi mancanti, è quindi possibile segnalare che non sono stati inclusi tutti i carichi/cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione. 

Maggiori Carichi

Nel caso in cui, invece, nella comunicazione delle somme dovute ricevuta da Equitalia siano riscontrati maggiori carichi rispetto a quelli che si intendeva definire, è possibile segnalare che sono stati inclusi carichi/cartelle/avvisi che non erano stati indicati nella istanza di rottamazione.

La rateazione

Qualora invece il contribuente non avesse scelto il pagamento rateale è possibile richiedere la predisposizione e l’invio di una nuova comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata in sostituzione di quella ricevuta.

Diniego

Qualora invece il contribuente avesse ricevuto un diniego alla definizione, l’unica strada rimane quella di impugnare la comunicazione, che a pena di decadenza, dovrà essere impugnata mediante notifica del ricorso all’agente della riscossione e/o all’ente impositore entro 60 giorni dal relativo ricevimento, a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate (a mezzo pec o tramite posta elettronica semplice o raccomandata).

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