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Gestione commercianti INPS: l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente non è in “re ipsa”, ma deve essere provata dall’INPS

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La società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale.


Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 13820/2017.

La partecipazione personale al lavoro aziendale

Ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l’art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell’art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore (nel caso in esame è emerso che il socio si limitava a riscuotere il canone di locazione dell’azienda di cui la società era proprietaria).

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