La nuova disciplina sul lavoro occasionale rinnova anche le modalità che garantiscono la tracciabilità delle prestazioni.
Prestazioni occasionali
Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
Accesso alla piattaforma
L’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali).
Pagamento prestazioni
Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e professionisti effettueranno i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24, senza, però, poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. Qui la norma non presenta sostanziali differenze rispetto al passato, in quanto anche per i voucher era necessaria la preventiva registrazione sul sito dell’Inps e l’istituto gestiva poi le operazioni di accredito in seguito al pagamento effettuato con F24 e dopo l’attribuzione dei dati ai prestatori.
La vecchia disciplina del Dlgs 81/2015 prevedeva l’acquisto, esclusivamente attraverso modalità telematiche, anche presso le tabaccherie, di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Ora il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore). Le nuove modalità di pagamento diretto dovrebbero essere più semplici e certe rispetto alla vecchia procedura, che poteva anche causare ritardi nella riscossione da parte del prestatore.
Comunicazione preventiva
In linea con quanto introdotto dal decreto correttivo al Jobs act (Dlgs 185/2016 – per contrastare il lavoro nero) la nuova disciplina sul lavoro occasionale contiene l’obbligo della comunicazione preventiva. Mentre in passato questo adempimento era limitato a imprese e professionisti, adesso l’obbligo riguarda tutti gli utilizzatori con esclusione delle sole famiglie.
Un’ora prima
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono per il settore agricolo): dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, compenso pattuito.
In passato, invece, la comunicazione andava effettuata mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Sono dunque state aggiunti l’oggetto e il compenso minimo.Di nuova introduzione è anche l’avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della notifica effettuata dal datore.
Revoca della prestazione
Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, l’Inps provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali. Qui la norma concede uno spazio temporale più ampio rispetto ai previgenti 60 minuti(successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata).
Le modalità di gestione completamente telematiche consentiranno anche di verificare l’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione (280 ore).
Fonte: ilsole24ore