Non possono dirsi violati gli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori, essendo del tutto legittimo che parte datoriale, nel controllo di gestione della sua attività, possa rilevare anomalie nell’uso dei beni concessi in dotazione ai propri dipendenti, come ad esempio i telefoni cellulari, dai cui tabulati, relativi al traffico voce o dati (trasmessi unitamente alle relative fatturazioni, peraltro con debite omissioni ed opportuni mascheramenti) emergano stranezze tali da poter indurre a ritenere abusi da parte degli affidatari”.
Da ciò ne consegue che non vi sia stata neanche alcuna violazione della normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.
La Cassazione ha quindi rigettato l’impugnazione proposta dal lavoratore e confermato la piena legittimità del licenziamento intimato, considerando del tutto proporzionale la sanzione espulsiva del recesso rispetto all’addebito mosso nei suoi confronti, costituente proprio una palese violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede ex articoli 2014 e 2015 codice civile, che sottendono un normale rapporto di lavoro.