Costituiscono redditi di lavoro dipendente le somme erogate dalla società a titolo di rimborso forfetario delle spese telefoniche sostenute dai dipendenti anche per finalità aziendali.
Il 20 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito istituzionale la risoluzione n. 74/E, con la quale ha affrontato la tematica relativa alla rilevanza fiscale dei rimborsi spese erogati dalla società nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Ufficio, una società intendeva rimborsare forfettariamente, le spese telefoniche sostenute dai propri dipendenti (acquisto dell’apparecchio telefonico e pagamento al gestore delle somme necessarie per usufruire del servizio di telefonia mobile) anche per finalità aziendali (dunque uso promiscuo dell’apparecchio).
Il rimborso forfetario va tassato
Secondo l’Agenzia, dato che la quantificazione del rimborso è effettuata sulla base di un criterio forfetario, va considerato come reddito di lavoro dipendente corrisposto al soggetto destinatario del rimborso. Ciò in quanto, utilizzando tale criterio, non è possibile determinare la “quota aziendale” delle spese telefoniche sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.
Solo nell’ipotesi in cui il Legislatore avesse ammesso tale criterio ai fini della quantificazione dei suddetti rimborsi, gli stessi non sarebbero stati rilevanti ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente.
Fonte: Ipsoa