Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono soggetti all’aliquota del 10% (art. 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999).
L’aliquota del 10% trova applicazione:
- quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
- per le sole prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni finiti.
Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera.
Sono invece escluse:
- le prestazioni professionali;
- le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.
Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:
- le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Devono intendersi comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
- gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. In tal caso l’agevolazione si estende anche alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.
L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati.
Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.
In particolare:
- se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
- se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.
La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi “interi”; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.
Peraltro, se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico (C.M. 98/E/2000).
BENI SIGNIFICATIVI |
Ascensori e montacarichi |
Infissi esterni ed interni |
Caldaie |
Video citofoni |
Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria |
Sanitari e rubinetterie da bagno |
Impianti di sicurezza |
Da ultimo si evidenzia che nella fattura il prestatore deve indicare:
- il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
- in maniera separata, il valore dei beni significativi.
Fonte: EcNews
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