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Sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie l'aliquota Iva è al 10%

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Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono soggetti all’aliquota del 10% (art. 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999). 

L’aliquota del 10% trova applicazione:

  • quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
  • per le sole prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni finiti.

Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera.

Sono invece escluse:

  • le prestazioni professionali;
  • le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

  • le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Devono intendersi comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
  • gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. In tal caso l’agevolazione si estende anche alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.

L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati.

Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.

In particolare:

  • se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
  • se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.

La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi “interi”; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.

Peraltro, se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico (C.M. 98/E/2000).

BENI SIGNIFICATIVI

Ascensori e montacarichi
Infissi esterni ed interni
Caldaie
Video citofoni
Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
Sanitari e rubinetterie da bagno
Impianti di sicurezza

Da ultimo si evidenzia che nella fattura il prestatore deve indicare:

  • il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
  • in maniera separata, il valore dei beni significativi.

Fonte: EcNews


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