L’Inps fornisce indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 (messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017).
L’Istituto, nello stesso messaggio, coglie l’occasione per operare la ricognizione sistematica delle assunzioni di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione degli incentivi per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Inoltre, viene introdotto, a partire da giugno 2017, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.
DALL’1.1.2017 FINE ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITA’
Sull’argomento, occorre distinguere in relazione alle diverse tipologie di assunzioni:
1) Assunzioni di lavoratori in mobilità entro il 31.12.2016 con la formula del tempo indeterminato a tempo pieno o part-time.
In via generale la legge di riferimento è la n. 223/91 nonché successive circolari Inps ,che hanno previsto benefici contributivi ed incentivi economici per i datori di lavoro in caso di assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Nello specifico sono state riconosciute:
- a) agevolazioni contributive, consistenti nella riduzione degli oneri sociali a carico dell’azienda;
- b) misure economiche: vale a dire che qualora l’assunzione a tempo indeterminato è stata a tempo pieno è previsto un incentivo economico pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.
Il limite massimo dell’agevolazione economica è stato di 12 mesi, elevato a 24 per il lavoratore con più di 50 anni; elevato a 36 mesi per il lavoratore residente nel Mezzogiorno.
Nel caso in esame ,inoltre , un’assunzione a tempo indeterminato, ha garantito al datore di lavoro una riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti: 10% con esclusione della contribuzione aggiuntiva dell’1,61% (Naspi 1,31% e 0,30% fondo formazione). Tale beneficio spetta per i 18 mesi consecutivi successivi all’assunzione ed è riconosciuto sia nel caso di rapporto part-time che full-time. Rimanendo comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista a carico per la generalità dei dipendenti.
2) Assunzioni di lavoratori in mobilità entro il 31.12.2016 con la formula del tempo determinato a tempo pieno o part-time.
I lavoratori in mobilità potevano essere assunti anche con contratto a termine, prorogabile, fino a 12 mesi, che in quanto definito dalle norme vigenti come “speciale” ,è rimasto escluso dalla disciplina generale del contratto a tempo determinato.
In particolare , il datore di lavoro che ha stipulato tale tipologia di contratto, ha beneficiato per un periodo massimo di 12 mesi della riduzione delle aliquote contributive nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende occupanti più di 9 dipendenti (10%) . Se per effetto di proroghe il contratto ha avuto una durata superiore a 12 mesi, il periodo che eccedeva i 12 mesi non era coperto dall’agevolazione contributiva. Nel caso di trasformazione del contratto a termine, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha avuto diritto ad una proroga dello sgravio contributivo (10%) per ulteriori 12 mesi nonché se la trasformazione è a tempo pieno ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua che sarebbe stata riscossa dal lavoratore e per non più di 12 mesi elevato a 24 se il lavoratore aveva più di 50 anni; elevato a 36 mesi se il lavoratore aveva residenza nel Mezzogiorno.
La scomparsa dell’agevolazione legata agli iscritti alle liste di mobilità è da ricondurre alla legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017. A decorrere dalla stessa data vengono di conseguenza espressamente abrogate pure le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e riportate sopra.
La Circolare Inps n.137 del 12 dicembre 2012 ha fornito a riguardo le seguenti precisazioni:
– gli incentivi in vigore prima dell’1.1.2017, trovano applicazione alle assunzioni, trasformazioni o proroghe, che ,pertanto, dovessero essere effettuate / intervenute fino al 31 dicembre 2016 .
Ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016, ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016;
– alle assunzioni, proroghe e trasformazioni, che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Quindi ,ad esempio, se il datore di lavoro ha assunto il 1° ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà, però, più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
A sua volta ,il messaggio Inps n.99/2017 ,rinviando alla circolare n.2/2013, ha previsto sull’argomento quanto segue:
Come noto, l’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 – 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.
La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia.
L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1° gennaio 2017, la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
- contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).
Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo quanto di seguito indicato.
Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.
Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.
Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.
In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.
Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.
Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Come già indicato nella circolare n. 137/2012, gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
Assunzione con contratto apprendistato lavoratori beneficiari mobilità
A prevedere l’estensione della possibilità di stipula del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti d’eta’ ai beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione” è l’art.47,comma 4,dec.legvo n.81/15
Il presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito (NASpI, Dis- Coll, ASDI, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, ecc.). L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.
Il Legislatore delegato chiarisce che non vige il divieto di licenziamento durante il periodo formativo (la regola generale èche il rapporto non possa essere risolto se non per giusta causa o giustificato motivo) e che nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto non si applica il regime della contribuzione ridotta prevista nelle altre ipotesi di apprendistato professionalizzante (art. 47, comma 7).
Gli elementi incentivanti conseguenti a rapporti di apprendistato professionalizzante con i beneficiari di trattamento di disoccupazione possono così riassumersi:
- Contribuzione ridotta: essa è del tutto uguale a quella in uso per i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti (0 + 1,61% fino al 31 dicembre del 2016, nel rispetto del “de minimis” e degli altri elementi richiesti fin dalla circolare INPS n. 128/2012) e per quelli con un numero di dipendenti superiore (10%+ 1,61%). Ai fini del computo valgono sempre i criteri e le modalità individuate dall’Istituto con la circolare n. 22/2007;
- Percentuale di apprendisti: anche tale tipologia rientra nel numero massimo per le assunzioni. Il rapporto è di uno a uno se si calcola un apprendista in relazione ad un dipendente qualificato o specializzato in forza presso l’azienda che ha un organico fino a nove dipendenti, per salire in quelle più grandi ad un rapporto di tre a due fermi restando i limiti dimensionali previsti per le aziende artigiane dall’art. 4 della legge n. 443/1985. Resta inteso che nelle imprese con un organico superiore alle quarantanove unità anche tali apprendisti rientrano nella percentuale di conferma del 20% riferita a quelli assunti nell’ultimo triennio;
- Retribuzione ridotta: anche ai soggetti titolari di indennità di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato è applicabile la riduzione del livello retributivo (fino a due, secondo le previsioni di natura contrattuale, o, in alternativa, in percentuale “a salire” secondo l’anzianità di servizio);
- Non computabilità nell’organico per tutta la durata del periodo formativo: la previsione generale, prevista al comma 3 dell’art. 47, fa sì, ad esempio, che essi non si calcolino per tutta la durata della formazione triennale ( o quinquennale se riferita a qualifiche rinvenibili anche nel settore artigiano) ai fini del collocamento dei disabili cosa che in un prossimo futuro, potrebbe assumere una specifica valenza se passerà nello schema di semplificazione in materia di lavoro, attualmente al parere delle Camere, quanto previsto per le imprese dimensionate a quindici dipendenti ove l’adempimento dell’obbligo legale non sarà più correlato ad una nuova assunzione, con possibilità di “onorarlo” nei successivi dodici mesi, ma scatterà subito ( nei sessanta giorni successivi al raggiungimento del tetto occupazionale);
- Licenziabilità durante il periodo formativo: il limite posto dalla norma generale circa la sostanziale impossibilità di risolvere il contratto durante il periodo formativo (fatta salva la giusta causa o il giustificato motivo) viene meno per gli apprendisti che, senza limiti di età, godono di un trattamento di disoccupazione. Il rapporto può essere risolto anche durante la formazione, con le tutele previste dal D.L.vo n. 23/2015 il quale, in caso di illegittimità delle motivazioni prevede all’art. 3 ( e fatte salve le nullità, le discriminazioni e le ritorsioni tutelate dall’art. 2) la corresponsione di una indennità economica pari a due mensilità di retribuzione all’anno calcolata sull’ultima utile ai fini del TFR, partendo da una base di quattro, fino a ventiquattro, valori ridotti della metà con un tetto massimo fissato a sei per le associazioni di tendenza e per i datori di lavoro che non superano la soglia delle quindici unità (cinque per quelli agricoli)
Per tali trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
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