Il saldo Irpef e le relative addizionali risultanti dal Modello Redditi 2017 PF, e l’eventuale prima rata di acconto, devono essere versati entro il 30 giugno (nuovo «tax day»), ovvero entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, utilizzando il Modello di versamento F24.
Non sono dovuti i versamenti le cui imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi non superano ciascuna l’importo di 12,00 euro.
Inoltre le imposte a debito possono essere rateizzate in rate di pari importo entro e non oltre il mese di novembre 2017, mese di scadenza del pagamento della seconda rata di acconto.
Il contribuente, infine, ha la facoltà di compensare, nei confronti dei diversi enti impositori, i crediti ed i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Obbligo di versamento
I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi 2017 PF (ex Modello Unico PF), per il periodo d’imposta 2016, quali coloro che hanno conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientrano nei casi di esonero e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture, devono, entro il 30 giugno, provvedere al versamento delle imposte dovute a saldo che risultano dalla dichiarazione e quelle relative al primo acconto per il periodo d’imposta 2017.
Termini di versamento
I versamenti a saldo e del primo acconto delle imposte devono essere eseguiti:
- • entro il 30 giugno 2017 (nuovo «tax day»);
- • entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il secondo, o unico acconto, deve essere versato entro il 30 novembre.
TERMINI DI VERSAMENTO |
||
Versamento |
Data di versamento |
|
Saldo |
30 giugno |
31 luglio con maggiorazione |
I acconto |
||
II o unico acconto |
30 novembre |
Si ricorda che i versamenti devono essere arrotondati all’unità di euro, così come determinati all’interno della dichiarazione dei redditi.
Modalità di versamento
Al fine di effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono utilizzare il Modello di versamento F24.
In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono alternativamente:
- presentare, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, il Modello F24 cartaceo;
- adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Diversamente, i contribuenti titolari di partita Iva possono, alternativamente, effettuare i versamenti:
- mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste italiane S.p.a.;
- utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
All’interno del Modello F24 è necessario indicare:
- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- l’anno d’imposta;
- gli importi da versare;
- i codici tributo indicati nella tabella di seguito.
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE |
|
Codice |
Descrizione |
4001 |
Irpef – Saldo |
4033 |
Irpef – Acconto prima rata |
4034 |
Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione |
1668 |
Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sezione Erario |
1842 |
Cedolare secca locazioni – Saldo |
1840 |
Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata |
1841 |
Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione |
1795 |
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo |
1793 |
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata |
1794 |
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione |
3801 |
Addizionale regionale |
3844 |
Addizionale comunale all’Irpef – Saldo |
3843 |
Addizionale comunale all’Irpef – Acconto |
Rateazione
Tutti i contribuenti possono versare le somme, dovute a titolo di saldo e primo acconto, in rate mensili.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.
In particolare, gli interessi applicabili sono quelli evidenziati nella tabella seguente.
RATEAZIONE – CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
||||
Rata |
Scadenza |
Interessi |
Scadenza |
Interessi (*) |
Prima |
30 giugno |
– |
31 luglio |
– |
Seconda |
31 luglio |
0,33% |
31 luglio |
– |
Terza |
31 agosto |
0,66% |
31 agosto |
0,33% |
Quarta |
2 ottobre |
0,99% |
2 ottobre |
0,66% |
Quinta |
31 ottobre |
1,32% |
31 ottobre |
0,99% |
Sesta |
30 novembre |
1,65% |
30 novembre |
1,32% |
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. |
Per i contribuenti titolari di partita Iva, invece, sono applicabili gli interessi evidenziati nella tabella seguente.
RATEAZIONE – CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA |
||||
Rata |
Scadenza |
Interessi |
Scadenza |
Interessi (*) |
Prima |
30 giugno |
– |
31 luglio |
– |
Seconda |
17 luglio |
0,18% |
21 agosto |
0,18% |
Terza |
21 agosto |
0,51% |
18 settembre |
0,51% |
Quarta |
18 settembre |
0,84% |
16 ottobre |
0,84% |
Quinta |
16 ottobre |
1,17% |
16 novembre |
1,17% |
Sesta |
16 novembre |
1,50% |
– |
– |
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. |