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Redditi Persone fisiche 2017 Saldo 2016 e primo acconto 2017

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Il saldo Irpef e le relative addizionali risultanti dal Modello Redditi 2017 PF, e l’eventuale prima rata di acconto, devono essere versati entro il 30 giugno (nuovo «tax day»), ovvero entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, utilizzando il Modello di versamento F24.

Non sono dovuti i versamenti le cui imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi non superano ciascuna l’importo di 12,00 euro.

Inoltre le imposte a debito possono essere rateizzate in rate di pari importo entro e non oltre il mese di novembre 2017, mese di scadenza del pagamento della seconda rata di acconto.

Il contribuente, infine, ha la facoltà di compensare, nei confronti dei diversi enti impositori, i crediti ed i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Obbligo di versamento

I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi 2017 PF (ex Modello Unico PF), per il periodo d’imposta 2016, quali coloro che hanno conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientrano nei casi di esonero e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture, devono, entro il 30 giugno, provvedere al versamento delle imposte dovute a saldo che risultano dalla dichiarazione e quelle relative al primo acconto per il periodo d’imposta 2017.

Termini di versamento

I versamenti a saldo e del primo acconto delle imposte devono essere eseguiti:

  • entro il 30 giugno 2017 (nuovo «tax day»);
  • entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il secondo, o unico acconto, deve essere versato entro il 30 novembre.

TERMINI DI VERSAMENTO

Versamento

Data di versamento

Saldo

30 giugno

31 luglio con maggiorazione

I acconto

II o unico acconto

30 novembre

Si ricorda che i versamenti devono essere arrotondati all’unità di euro, così come determinati all’interno della dichiarazione dei redditi.

Modalità di versamento

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono utilizzare il Modello di versamento F24.

In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono alternativamente:

  • presentare, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, il Modello F24 cartaceo;
  • adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Diversamente, i contribuenti titolari di partita Iva possono, alternativamente, effettuare i versamenti:

  • mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste italiane S.p.a.;
  • utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

All’interno del Modello F24 è necessario indicare:

  • il codice fiscale;
  • i dati anagrafici;
  • il domicilio fiscale;
  • l’anno d’imposta;
  • gli importi da versare;
  • i codici tributo indicati nella tabella di seguito.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Codice

Descrizione

4001

Irpef – Saldo

4033

Irpef – Acconto prima rata

4034

Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione

1668

Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sezione Erario

1842

Cedolare secca locazioni – Saldo

1840

Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata

1841

Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

1795

Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo

1793

Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata

1794

Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione

3801

Addizionale regionale

3844

Addizionale comunale all’Irpef – Saldo

3843

Addizionale comunale all’Irpef – Acconto

Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare le somme, dovute a titolo di saldo e primo acconto, in rate mensili.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

In particolare, gli interessi applicabili sono quelli evidenziati nella tabella seguente.

RATEAZIONE – CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata

Scadenza

Interessi

Scadenza

Interessi (*)

Prima

30 giugno

31 luglio

Seconda

31 luglio

0,33%

31 luglio

Terza

31 agosto

0,66%

31 agosto

0,33%

Quarta

2 ottobre

0,99%

2 ottobre

0,66%

Quinta

31 ottobre

1,32%

31 ottobre

0,99%

Sesta

30 novembre

1,65%

30 novembre

1,32%

(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Per i contribuenti titolari di partita Iva, invece, sono applicabili gli interessi evidenziati nella tabella seguente.

RATEAZIONE – CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata

Scadenza

Interessi

Scadenza

Interessi (*)

Prima

30 giugno

31 luglio

Seconda

17 luglio

0,18%

21 agosto

0,18%

Terza

21 agosto

0,51%

18 settembre

0,51%

Quarta

18 settembre

0,84%

16 ottobre

0,84%

Quinta

16 ottobre

1,17%

16 novembre

1,17%

Sesta

16 novembre

1,50%

(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

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