Introdotte nuove misure di favore, a livello contributivo, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, collegando a tale condizione un potenziamento degli incentivi applicabili sui premi di produttività e sulle somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, già soggetti alla detassazione mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali regionali e comunali) con aliquota del 10%.
Ambito di applicazione
Le nuove agevolazioni riguardano i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, erogate in esecuzione:
- dei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- sottoscritti successivamente al 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017).
Per i contratti collettivi stipulati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
Agevolazioni contributive applicabili
Le nuove agevolazioni contributive applicabili riguardano:
- la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, su una quota non superiore a 800,00 euro delle suddette erogazioni;
- l’esclusione, sulla medesima quota, di qualunque contribuzione a carico del lavoratore.
Per effetto delle suddette agevolazioni, viene però disposta la corrispondente riduzione dell’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
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