Con la Manovra Correttiva 2017 viene previsto l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione “orizzontale”), collegati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono e l’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso di compensazione “orizzontale” in violazione dei suddetti vincoli.
Obbligo del visto di conformità ai fini delle imposte dirette e IRAP
È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti tributari è subordinato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono. Nello specifico, tale intervento riguarda i crediti relativi:
- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all’IRAP;
- alle ritenute alla fonte.
Obbligo del visto di conformità ai fini IVA
Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
Le novità non influenzano, invece, la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui emergono (cfr. circ. Agenzia Entrate 15.1.2010 n. 1, § 2.2).
Inoltre, la soglia che comporta l’obbligo del visto di conformità è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25.
Sottoscrizione alternativa dei soggetti che esercitano il controllo contabile
In alternativa all’apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
Violazione dei vincoli previsti per la compensazione orizzontale
Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione “orizzontale” in violazione dell’obbligo di apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.
In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate procede:
- al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, nonché dei relativi interessi;
- all’irrogazione delle sanzioni.
Inoltre, viene stabilito che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Decorrenza delle nuove disposizioni
In assenza di una specifica decorrenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che:
- le novità trovano applicazione “per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore” e, pertanto, in relazione alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017;
- i precedenti vincoli restano, quindi, applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ad esempio i modelli IVA 2017 presentati, di regola, entro il 28.2.2017);
- i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data senza visto di conformità, non potranno essere scartati.
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