Come vi avevamo anticipato, la Manovra correttiva 2017 ha ridotto notevolmente il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.
Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA
Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):
- sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
- può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).
A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).
Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto
Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull’apposito registro deve avvenire:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).
Decorrenza
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017. Non è stata però prevista una specifica decorrenza né una disciplina transitoria con riferimento agli acquisti effettuati in precedenza, per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l’esercizio del diritto in questione.
Al riguardo, la Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’audizione del 4.5.2017 dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ha dichiarato che le nuove regole devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016).
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