Con l’approvazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate del Mod. Redditi 2017 Società di capitali ed Enti non commerciali, approvati con Provv. Agenzia Entrate 31.1.2017, prot. rispettivamente 22476 e 22465, relativa al periodo di imposta 2016, fanno ingresso nei nuovi modelli le novità riguardanti la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese relative ad interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, nonché il nuovo credito di imposta per gli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (cd. school bonus).
Le novità
Novità sono previste anche in riferimento al super ammortamento e all’iper ammortamento e all’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.
Nei modelli trova spazio anche l’ennesima proroga dei termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data dell’1.1.2017.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha anche approvato definitivamente, con Provv. Agenzia Entrate 31.1.2017, prot. 22466, il Mod. Redditi 2017 Società di persone: di rilievo sono le novità riguardanti l’assegnazione o la cessione di beni ai soci e il recepimento delle novità introdotte dalla L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione cd. Ace riconosciuta anche alle imprese individuali e alle S.n.c. e alle S.a.s. in regime di contabilità ordinaria.
1. Modd. Redditi SC, SP ed ENC 2017 – Novità
Una delle principali novità del modello Redditi 2017 e che riguarda di tutti i modelli dichiarativi di Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali è quella contenuta che nel riquadro «Tipo di dichiarazione». In particolare:
- sono state eliminate le caselle «Redditi» e «Iva» in quanto la dichiarazione Iva non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (art. 1, co. 641, L. 23.12.2014, n. 190);
- è stata eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore». Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa «a favore» è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa «a sfavore» (termine stabilito dall’art. 43, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 dall’art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225).
Nel riquadro «Visto di conformità» è stata eliminata la casella «Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA»; anche tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione Iva non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.
2. Quadro DI
In tutti i modelli è stato introdotto il Quadro DI – Dichiarazione integrativa: il Quadro, riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998 (come modificato dall’art. 5, D.L. 193/2016) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, serve per indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni integrative.
3. Quadro RX
Nel Quadro RX, nella Sezione I è stata inserita la colonna 1 «Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione» per indicare l’importo a debito delle imposte risultanti dai rispettivi Quadri della presente dichiarazione (tenendo conto, per le imposte per le quali è presente la colonna 2, degli eventuali crediti evidenziati nel nuovo Quadro DI).
È stata eliminata, infine, la Sezione «Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta» (Sezione III); tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione Iva non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.
4. Modello Redditi 2017 Società di capitali – Principali novità
Nella Tabella n. 1 sono evidenziate le principali novità contenute nel Mod. Società di capitali 2017.
Tabella n. 1 – Novità del Mod. Redditi Società di capitali 2017 |
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Reddito d’impresa |
Tra le variazioni in aumento è stato eliminato il rigo RF29. Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori. Tra le «Altre variazioni in aumento», rigo RF31, è stato eliminato il codice 2, con il quale veniva esposto l’ammontare dell’incentivo fiscale da recuperare a tassazione (Tremonti-ter). Tra le variazioni in diminuzione, nel rigo RF50, al fine di consentire l’accesso all’agevolazione Patent box fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, è stata prevista l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo. Tra le variazioni in diminuzione è stato eliminato il rigo RF52. Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, per la quota deducibile a seguito dell’abrogazione dei co. da 10 a 12-bis dell’art. 110, D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Tra le «Altre variazioni in diminuzione», nel rigo RF55, sono stati previsti: il codice 51 per l’indicazione della plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni; il codice 55 per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (modello «Industria 4.0», «iper-ammortamento»); il codice 56 per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali. |
Determinazione dell’Ires |
È stata prevista l’indicazione degli importi delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali. A tali liberalità si applicano le agevolazioni di cui all’art. 14, co. 1, D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. con modif. dalla L. 14.5.2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20% del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro. Nella sezione «Crediti d’imposta» è stata inserito il rigo RN14 per indicare il credito d’imposta (cd. school bonus) per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Nel rigo RN15 è stata prevista l’indicazione delle ritenute, attribuite dalle società e dalle associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986, eccedenti il debito Ires, che non si intenda utilizzare e che potranno essere utilizzate dalle società o dalle associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali. |
Altre imposte |
È stata modificata la Sezione XXII dedicata alle società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. È stata prorogata la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È stata inoltre prorogata la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali. |
Prospetti vari |
È stato eliminato il prospetto «Errori contabili», a seguito delle modifiche apportate, con le quali sono stati ampliati i termini entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore. Nel prospetto relativo alle «Spese di riqualificazione energetica» è stata prevista la proroga fino al 31.12.2017 dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio l’agevolazione è invece prorogata fino al 31.12.2021. Gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiore percentuale di detrazione. Nel prospetto relativo alle «Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche» è stata prevista la proroga dell’agevolazione per gli interventi effettuati a decorrere dall’1.1.2017, prevedendo che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 e fino al 31.12.2021, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo la data di entrata in vigore della L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ossia l’1.1.2017, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta o del 75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Qualora invece dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% della spesa sostenuta o dell’85% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. |
5. Modello Redditi Enti non commerciali 2017 – Principali novità
Nella Tabella n. 2 si riportano alcune delle principali novità del Mod. Redditi Enti non commerciali 2017.
Tabella n. 2 – Novità del Mod. Redditi Enti non commerciali 2017 |
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Reddito d’impresa enti a contabilità pubblica – Quadro RC |
Tra i componenti negativi, rigo RC6, è stata inserita una colonna dove indicare, al fine di consentire l’accesso all’agevolazione del Patent box fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo. Tra i componenti negativi, rigo RC7, sono state inserite due nuove colonne: la colonna 3 per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» (Allegato A, L. 232/2016), e la colonna 4 per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B, L. 232/2016. |
Determinazione del reddito complessivo – Calcolo dell’Ires – Quadro RN |
Nel rigo RN13 è stata prevista, altresì, l’indicazione degli importi delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali. Nel rigo RN25, è stato inserito un nuovo campo per indicare il credito d’imposta (cd. school bonus) relativo alle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Nel rigo RN26, è stata prevista l’indicazione delle ritenute attribuite dalle società e dalle associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 eccedenti il debito Ires che il soggetto dichiarante non intende utilizzare. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali. |
6. Modello Redditi Società di persone 2017 – Principali novità
Nella Tabella n. 3 si riportano alcune delle principali novità del Mod. Redditi Società di persone 2017.
Tabella n. 3 – Novità del Mod. Redditi Società di persone 2017 |
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Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria – Quadro RF |
Tra le variazioni in aumento è stato eliminato il rigo RF29. Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori. Tra le «Altre variazioni in aumento», rigo RF31, è stato eliminato il codice 2, con il quale veniva esposto l’ammontare dell’incentivo fiscale da recuperare a tassazione (Tremonti-ter). Sono stati previsti: il codice 45 per indicare l’ammontare della perdita esente delle stabili organizzazioni all’estero in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter, D.P.R. 917/1986; il codice 46 per indicare l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero a seguito dell’applicazione della disciplina di cui al co. 7 dell’art. 168-ter, D.P.R. 917/1986; il codice 47 per indicare la variazione fiscale conseguente all’applicazione del co. 7 dell’art. 110, D.P.R. 917/1986 alle transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali e stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter, D.P.R. 917/1986, e il codice 51 per l’indicazione della minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce che non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Tra le variazioni in diminuzione, rigo RF50, al fine di consentire l’accesso all’agevolazione del Patent box fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, è stata prevista l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo. Tra le variazioni in diminuzione è stato eliminato il rigo RF52. Non sono più indicati le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, per la quota deducibile a seguito della abrogazione dei co. da 10 a 12-bis dell’art. 110, D.P.R. 917/1986. |
Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata – Quadro RG |
Tra i componenti negativi è stato eliminato il rigo RG21. Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, per la quota deducibile a seguito della abrogazione dei co. da 10 a 12- bis dell’art. 110, D.P.R. 917/1986. Tra i componenti negativi, rigo RG23, al fine di consentire l’accesso all’agevolazione del Patent box fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, è stata prevista l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo. Nel rigo RG41 i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero devono indicare per le stabili organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione (art. 168-ter, co. 7, D.P.R. 917/1986). |
Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati – Quadro RN |
Nella sezione «Oneri», rigo RN17, è stata inserita una colonna per indicare l’importo delle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Nella sezione «Crediti d’imposta» è stata inserito il rigo RN24 per indicare il credito d’imposta (cd. school bonus) per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. |
Altre imposte – Quadro RQ |
È stata inserita la Sezione XXII dedicata alle società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. È stata prorogata la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali (Sezione XXIII); tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni, nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali. |