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Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

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Con la circolare 11 maggio 2017, n. 85, l’Inps ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per richiedere e fruire dello sgravio contributivo spettante in caso di nuova iscrizione come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale a partire dall’anno 2017.

Il beneficio spetta anche a coloro che hanno avviato l’attività nel 2016, purchè l’azienda sia ubicata in territori montani o in zone agricole svantaggiate.

Esonero contributivo

L’art. 1, commi 344 e 345 della L. n. 232/2016 (c.d. legge di Stabilità 2017), al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ha riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 36 mesi.

Decorsi i primi 36 mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite del 66% e, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, nel limite del 50%.

L’esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

Destinatari del beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP):

  • che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 ovvero nel 2016 se l’azienda è ubicata nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate;
  • che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Trattandosi di un beneficio riservato alle nuove iscrizioni, il nucleo del Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non deve essere composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non deve esercitare l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.

Contributi inclusi nel beneficio

L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo.

Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:

  • il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
  • il contributo Inail, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Presupposti del beneficio

L’esonero è subordinato:

  • alla regolarità contributiva ed in materia di tutela della sicurezza delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • al rispetto della disciplina sugli aiuti “de minimis”, pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro.

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