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La deducibilità del contributo di bonifica

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E’ deducibile il contributo di bonifica?

La deducibilità del contributo di bonifica

La deducibilità del contributo di bonifica è prevista all’art. 10 co. 1 lett a) del TUIR, laddove stabilisce che “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”.

Deducibilità del contributo ed IMU

Ai fini della deducibilità del contributo, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’IMU (istituita in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 con l’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 e ne ha previsto l’applicazione in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili), è intervenuta l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa con propria Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013.
L’Agenzia ha chiarito che la deducibilità dei contributi, dal reddito complessivo, sia possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi, avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale, confermando quindi la deducibilità dal reddito dei contributi di bonifica.

Opzione per la cedolare secca

Se il contribuente ha optato per la cedolare secca  (art. 3 d. lgs. 23/2011) non potrà fruire della deduzione del contributo di bonifica.
 

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