L’art. 11, D.L. n. 50/2017 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio.
Quali controversie sono definibili?
La definizione interesserà tutte le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, comprese quelle in “cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Data di costituzione in giudizio
La nuova rottamazione delle liti si applica solo alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e a condizione che la costituzione in giudizio del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova.
Cosa non è rottamabile
Sono escluse dalla rottamazione:
- tutte le liti con costituzione successiva alla data del 31 dicembre 2016;
- le controversie tributarie con gli enti locali né quelle con l’agente della riscossione;
- le controversie per le quali, alla data della domanda di accesso alla rottamazione, sia già intervenuta una pronuncia definitiva e le liti relative alle seguenti risorse:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Versamento della definizione
Per aderire alla definizione, gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.
Cosa si dovrà versare?
Gli aderenti alla rottamazione dovranno corrispondere gli importi relativi all’atto impugnato oggetto di contestazione in primo grado oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Controversia relativa ad interessi di mora
Se la controversia è relativa esclusivamente ad interessi di mora o a sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Sanzioni collegate ai tributi
Relativamente alle sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in commento.
Somme già versare
Le somme già versate per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle si scomputano dalla definizione.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Termine di presentazione della domanda
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017).
Sospensione delle controversie definibili
Le controversie sono sospese fino al 10 ottobre 2017 solo se il contribuente ne faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.
Diniego della definizione
L’eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Chi ha presentato la domanda per la c.d. “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, può usufruire dell’attuale definizione solo unitariamente a quella per la quale ha già richiesto l’applicazione del precedente beneficio.
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