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Reverse charge: il nuovo regime sanzionatorio

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Se l’operazione rientra nell’ambito di applicazione del reverse charge, ma viene fatturata come un’operazione ordinaria, ossia con addebito di Iva, si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro, e il cessionario non perde il diritto alla detrazione.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017, in ordine alla revisione della disciplina sanzionatoria riguardante le violazioni inerenti all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Sanzione fissa in caso di erronea scelta tra reverse charge e Iva ordinaria

Nel caso in cui il soggetto cedente/prestatore effettui un’operazione su cui va applicato il meccanismo del reverse charge, ma emette fattura con addebito di Iva (ossia come se si trattasse di un’operazione ordinaria), qualora l’imposta sia stata assolta (anche se in modo irregolare, ossia la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica):

  • la sanzione da applicare è una sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro;
  • non è necessario che il cessionario ovvero il soggetto committente proceda con la regolarizzazione dell’operazione;
  • è fatto salvo il diritto alla detrazione (a favore del cessionario).

Caso opposto

Anche nel caso opposto  (ovvero Iva sottoposta al meccanismo dell’inversione contabile da parte del cessionario o committente, anziché essere assolta in via ordinaria) viene prevista analoga sanzione.

Qualora l’imposta sia assolta nonostante l’errore:

  • è fatto salvo il diritto alla detrazione per il cessionario;
  • il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’Iva.

È tuttavia necessario che non si tratti di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile.

In entrambi i casi sopra descritti la sanzione va applicata sia al soggetto cedente sia al soggetto cessionario (in via solidale). Inoltre la sanzione scatta solamente una volta per ogni liquidazione periodica, e con riferimento a ciascun fornitore (la sanzione non va pertanto applicata per ogni fattura errata).

Operazioni esenti – non imponibili – escluse da Iva ovvero inesistenti

Nel caso in cui il meccanismo dell’inversione contabile venga applicato a operazioni che sono:

  • non soggette ad imposta o inesistenti;
  • esenti;
  • non imponibili;

si annullano il debito d’imposta e la relativa detrazione.

In sede di accertamento sono eliminati il debito e il credito d’imposta che sono confluiti nella liquidazione periodica.

Nell’ipotesi di operazioni inesistenti va però applicata una sanzione che va dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Favor rei in caso di accertamenti non definitivi

Le modifiche al regime sanzionatorio sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

In ragione di quanto stabilito dal principio del “favor rei”, il nuovo regime sanzionatorio è applicabile anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, a patto non siano stati emessi atti divenuti poi definitivi antecedentemente al 1° gennaio 2016.

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