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Modello Irap 2017, quali sono le novità!

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Con questo lavoro vediamo le novità del modello Irap 2017.

Termine di presentazione

La dichiarazione Irap deve essere inviata in forma autonoma, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti Ires e per gli enti commerciali e non commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Le novità

Deduzione Irap

Tra le novità del modello Irap 2017 si segnala l’aumento della deduzione Irap per i soggetti di minori dimensioni. In base all’imponibile spetta una ulteriore deduzione pari a:

  • € 5.000 fino a € 180.759,91 di base imponibile;
  • € 3.750 da € 180.759,92 a € 180.839,91 di base imponibile;
  • € 2.500 da da € 180.839,92 a € 180.919,91 di base imponibile;
  • € 1.250 da € 180.919,92 a € 180.999,91 di base imponibile.
Esenzione Irap settore agricolo

Il settore agricolo e della pesca, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (quindi dal 2016 per gli esercizi solari), sono esenti da Irap.

L’esenzione Irap è riconosciuta anche alle cooperative e ai loro consorzi:

  • che forniscono servizi nel settore selvicolturale;
  • i cui redditi derivano dall’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti da Ires.
Deduzione per il personale dipendente

È stata estesa ai lavoratori stagionali la deduzione del costo residuo per il personale dipendente: “pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo”.

È stata estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Dichiarazione integrativa a favore

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ora possibile presentarla, fermo restando l’applicazione delle sanzioni, entro il termine previsto per l’accertamento.

Il nuovo termine per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento.

Nel Frontespizio è stata eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore» in quanto, come prima evidenziato, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore dell’Erario.

Oneri e proventi straordinari

È stata infine eliminata l’area straordinaria nel Conto economico, i cui costi e ricavi dovranno essere riclassificati negli altri elementi di costo e di ricavo e, pertanto, nelle voci A, B, C, o D del Conto economico, ritenute appropriate in base alla tipologia dell’operazione.

Chi deve presentare la dichiarazione Irap?

Il presupposto per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Modalità e termini di presentazione

I soggetti Irap devono presentare la dichiarazione in forma autonoma esclusivamente in via telematica.

Come stabilito per la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva autonoma, anche la dichiarazione Irap autonoma per le persone fisiche, le società semplici, le S.n.c. e le S.a.s. nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a regime», esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; per il 2017, la scadenza è 2 ottobre, in quanto il 30.9.2017 è sabato.
Per i soggetti Ires e per gli enti commerciali e non commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Modalità di trasmissione

La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
• direttamente;
• tramite intermediari abilitati;
• tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.

Periodo d’imposta non coincidente

I contribuenti soggetti ad Ires e, da quest’anno, le società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2016 non devono utilizzare il modello approvato con il Provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2017, ma quello approvato l’anno precedente.

Chi è obbligato ad utilizzare il servizio Entratel?

Sono obbligati a presentare in via telematica, con il servizio Entratel:
• i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva;
• i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770);
• le società e gli enti di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all’Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle Province e delle Regioni;
• i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’elenco dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell’art. 3, D.P.R. 322/1998.

Termini di versamento delle imposte

Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è dovuto:
• per le persone fisiche e le società o associazioni nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), a condizione che tale importo sia superiore a € 51,65;
• per gli altri soggetti, diversi da quelli prima indicati (esclusi i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), purché tale importo sia superiore a € 20,66.

Il versamento dell’acconto

Come previsto dall’art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l’acconto deve essere versato in due rate:
la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo (30 giugno);
la seconda, pari al 60%, entro il 30.11.2017.

Come si calcola l’acconto?

L’acconto Irap va determinato:
• con il metodo storico, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non si assume, come imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21);
• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata.

Il versamento a saldo

Il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

  • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir;
  • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

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