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Non grava sul contribuente la prova dell’esistenza del diritto al rimborso

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La dichiarazione dei redditi costituisce una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’Iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria.

Il contribuente al fine di ottenere un rimborso, deve limitarsi ad esporre il credito in dichiarazione, spetta all’Amministrazione finanziaria il potere-dovere di accertarne l’eventuale illegittimità.

Prescrizione del credito

Il credito indicato dal contribuente nella propria dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non essendo applicabile il termine biennale di decadenza, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.

Nel caso esaminato dalla CTR di Roma con la Sentenza n. 2043 dell’11-04-2017, il contribuente aveva esposto in dichiarazione il credito senza che l’Amministrazione finanziaria avesse avanzato alcuna contestazione in merito. Alla luce di ciò si deve ritenere corretto quanto esposto nella dichiarazione controllata.

D’altronde, non grava nessun obbligo in capo al contribuente di fornire prova dell’esistenza del diritto al rimborso, dal momento che questi aveva chiaramente esposto in dichiarazione la propria pretesa e l’Amministrazione finanziaria non aveva rettificato.

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