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Le ricevute fiscali

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In questo lavoro tratteremo le norme che regolano l’obbligo di emissione, il contenuto, il momento di emissione, l’alternativa fattura/ricevuta, la stampa e il registro delle forniture.

OBBLIGO di EMISSIONE GENERALIZZATO

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni.

LIBERA ALTERNATIVA tra SCONTRINO e RICEVUTA

L’art. 1, D.P.R. 696/1996 ha previsto dal 21.2.1997 che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’art. 12 co. 1 della l. 30.12.1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino, con l’osservanza delle relative discipline.

CONTENUTO

La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare per ciascuna operazione, contenere la numerazione progressiva attribuita dalla tipografiafacoltativa la numerazione del contribuente che è comunque opportuna anche se l’indicazione del numero complessivo di ricevute rilasciate nell’anno non è più richiesta in dichiarazione annuale Iva), la data ed i seguenti elementi:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome per le persone fisiche, datadomicilio fiscale, partita Iva, ubicazione del luogo dove è svolta l’attività e di quello dove sono conservati i documenti previsti dal D.M. 30.3.1992, relativamente al soggetto emittente.

La C.M. 23.7.1993, n. 15 consente di non indicare, se è riportata correttamente la partita Iva, il domicilio fiscale dell’emittente in quanto elemento non pregiudizievole all’azione accertatrice;

2) natura, qualità e quantità dei servizi prestati;

3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di Iva.

La ricevuta fiscale può avere dimensioni e forme diverse e contenere altri dati a seconda delle esigenze amministrative dell’utilizzatore.

MOMENTO di EMISSIONE

La ricevuta fiscale va emessa al momento di ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte, salvo il caso che la ricevuta sia già stata emessa a fronte dell’integrale pagamento del corrispettivo avvenuto in via anticipata. Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla ricevuta fiscale. Se il momento di ultimazione della prestazione e quello del saldo non coincidono, devono essere osservati gli ulteriori adempimenti descritti di seguito.

RILASCIO della RICEVUTA FISCALE

Si rilascia una sola ricevuta fiscale con indicazione del corrispettivo determinato e pagato, comprensivo di Iva, se la prestazione è terminata.

Si rilascia invece una ricevuta provvisoria nei seguenti casi:

  • prestazione ultimata, corrispettivo determinato sul posto, ma non pagato (la ricevuta provvisoria riporta il corrispettivo dovuto, ma non pagato);
  • prestazione ultimata, corrispettivo non determinato sul posto e non pagato(la ricevuta provvisoria non riporta il corrispettivo, ma l’indicazione “corrispettivo da determinare“);
  • prestazione ultimata, con corrispettivo non determinato sul posto e versamento di acconto (la ricevuta provvisoria riporta l’acconto versato);
  • prestazione ultimata, con corrispettivo determinato sul posto e versamento diacconto (la ricevuta provvisoria riporta sia il corrispettivo che l’acconto versato).

Nei precedenti quattro casi al momento del saldo verrà rilasciata una successiva ricevuta.

RICEVUTA/FATTURA

Se la ricevuta fiscale assume la forma di fattura-ricevuta fiscale, deve contenere gli altri elementi richiesti dall’art. 21 (dati identificativi del cliente, aliquota IVA applicata, imponibile e imposta). Tale documento, da rilasciare su richiesta del cliente, assolve le stesse funzioni della fattura.

PAGAMENTO di ACCONTI

Nel caso in cui vi siano acconti pagati anteriormente all’ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata una ricevuta fiscale contestualmente ad ogni pagamento con riferimento all’importo corrisposto.

La ricevuta rilasciata al momento di ultimazione della prestazione deve contenere gli estremi delle ricevute precedenti.

Se il corrispettivo è stato pagato interamente in anticipo ed è stata emessa fattura, non è necessario emettere specifica ricevuta al momento di ultimazione della prestazione (C.M. 23.7.1993, n. 15).

CORRISPETTIVO PAGATO POSTICIPATAMENTE

Se al momento di ultimazione della prestazione il corrispettivo non viene pagato, deve esserne fatta menzione sulla ricevuta fiscale e quella emessa all’atto del saldo dell’importo dovuto deve contenere anche gli estremi della ricevuta rilasciata in precedenza.

FATTURA e RICEVUTA o SCONTRINO FISCALE

Dal 21.2.1997 il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale non è obbligatorio in caso di emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 3, co. 2, D.P.R. 696/1996). L’esonero non opera se la fattura viene emessa successivamente anche se entro la mezzanotte del giorno di effettuazione dell’operazione, salvo il caso di prestazioni continuative.

SCONTRINO e RICEVUTA INTEGRATI – DOCUMENTAZIONE per le IMPOSTE DIRETTE

Per documentare le spese sostenute ai fini delle imposte dirette, a partire dal 21.2.1997 (art. 3, co. 1, D.P.R. 696/1996), è utilizzabile lo scontrino, integrato con l’indicazione della natura, qualità e quantità dell’operazione e del codice fiscale del cliente (cd. scontrino “parlante”. La ricevuta fiscale è idonea a documentare le spese purché a cura dell’emittente venga riportato il codice fiscale del cliente (C.M. 4.4.1997, n. 97/E).

PRESTAZIONI CONTINUATIVE con FATTURA

Dal 21.2.1997 l’emissione della fattura all’atto del pagamento globale (quindi oltre l’effettuazione delle singole operazioni) esonera dall’emissione delle ricevute fiscali con indicazione “corrispettivo non pagato” relative alle singole prestazioni nei casi di contratti continuativi quali: somministrazione (ad es. panifici, pasticcerie ecc.), attività di ristorazione in regime di convenzione, noleggio di auto da rimessa con conducente ecc. (C.M. 4.4.1997, n. 97/E).

DOCUMENTI di TRASPORTO e RICEVUTA

I soggetti che, ricorrendone i presupposti, provvedono alla certificazione dei corrispettivi mediante emissione di ricevuta fiscale, sono esonerati dalla compilazione del documento di trasporto. La ricevuta, integrata con i dati identificativi del cliente, consente di procedere all’emissione della fattura differita e sostituisce, di fatto, il documento di trasporto.

STAMPA dei MODELLI

I modelli di ricevuta fiscale unificata sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in base all’art. 11, D.M. 29.11.1978 (art. 3, D.M. 30.3.1992). Le tipografie devono imprimere sui documenti gli estremi dell’autorizzazione ministeriale unitamente ai dati identificativi della tipografia stessa.

IDENTIFICAZIONE dell’ACQUIRENTE

Il fornitore di stampati fiscali (tipografia o rivenditore autorizzato) ha l’obbligo di identificazione dell’acquirente, fornendo a quest’ultimo apposito modulo di richiesta da compilare per iscritto (CC.MM. 22.5.1990, n. 30/611635 e 24.10.1990, n. 71/490731).

REGISTRAZIONE degli STAMPATI

Fino al 29.5.2002 entro il giorno non festivo successivo a quello di acquisto degli stampati e, comunque, prima della loro utilizzazione, l’acquirente utilizzatore doveva registrare i moduli di ricevuta in apposito registro.

La disposizione in oggetto di cui all’art. 10, co. 4 e 5, D.M. 29.11.1978 è stata soppressa dall’art. 6, co. 2, lett. a), D.P.R. 5.10.2001, n. 404.

EMISSIONE di RICEVUTE su MODELLI NON CONFORMI e TRASMISSIONE ELETTRONICA di SCONTRINI e RICEVUTE

Non è ammessa l’emissione di ricevute fiscali stampate su modelli non predisposti da tipografie autorizzate e prive di numerazione e non è possibile trasmettere in via elettronica scontrini e ricevute fiscali, viste le particolari caratteristiche richieste per tali documenti (R.M. 4.12.2001, n. 201/E).

TRASMISSIONE TELEMATICA e CONSERVAZIONE dei DATI RELATIVI alle FORNITURE di DOCUMENTI FISCALI

Le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati a effettuarne la rivendita sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ogni anno i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno solare precedente ai rivenditori e agli utilizzatori degli stampati (art. 3, co. 1, D.P.R. 5.10.2001, n. 404 come sostituito dall’art. 4, D.P.R. 16.4.2003, n. 126), con decorrenza dal 20.6.2003).

REGISTRO DELLE FORNITURE

Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al co. 1 dell’art. 3 del D.P.R. 5.10.2001, n. 404, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.

I dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle Entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggetti di cui al co. 1, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La trasmissione deve avvenire in base alle modalità e alle specifiche tecniche di cui al Provv. Ag. Entrate 30.5.2002.

Precisazioni in proposito sono state fornite dalla R.M. 10.1.2003, n. 5/E.

Fino al momento della trasmissione dei dati suddetti, questi ultimi vanno annotati, prima della consegna degli stampati ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori, su un apposito registro delle forniture (tenuto anche con sistemi informatici).

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