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I crediti verso clienti e i debiti verso fornitori in nota integrativa

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La normativa civilistica stabilisce alcune informazioni “minime” da fornire nella Nota integrativa. Vediamo di capire cosa è necessario indicare relativamente alla voce crediti e debiti.

Crediti

Relativamente ai crediti nella Nota integrativa è necessario indicare:

  • i criteri applicati per la valutazione, le rettifiche e la conversione di valori non espressi all’origine e in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
  • l’appartenenza del credito anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto, se ciò sia necessario per la comprensione del bilancio (art. 2424 co. 2 c.c.);
  • le variazioni intervenute nella consistenza (art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.);
  • l’ammontare dei crediti di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.);
  • la ripartizione dei crediti per aree geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.);
  • la non comparabilità e l’adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell’esercizio precedente (art. 2423ter co. 5 c.c.);
  • i criteri con i quali si è data attuazione alla disposizione che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 co. 4 c.c.).

Informazioni da fornire in base all’OIC 15

In base al documento OIC 15, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni, ove rilevanti:
  • il tasso d’interesse effettivo e le scadenze;
  • l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto economico;
  • l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
  • l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
  • il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti;
  • la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quatercrediti verso altri”.
Le informazioni da fornire in Nota integrativa con riferimenti ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti sono disciplinate dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.
Come ricordato dall’OIC 15, nella Nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dai nn. 2 e 10 dell’art. 2427 c.c. co. 1 (svalutazione dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni e ripartizione geografica dei ricavi).

Crediti verso clienti

La voce crediti verso clienti può includere:
  • crediti verso clienti documentati da fatture;
  • crediti verso clienti documentabili da fatture da emettere;
  • crediti verso enti pubblici ed assimilati in qualità di clienti;
  • cambiali attive, comprese quelle allo sconto o all’incasso;
  • ricevute bancarie in portafoglio o all’incasso;
  • crediti verso società di factoring;
  • crediti per interessi di mora;
  • altri crediti commerciali.

Attenzione

Tali classificazioni rappresentano quelle comunemente applicate, poiché imposte dalla prassi contabile interna; ciò non toglie la possibilità, per i redattori del bilancio, di fornire ulteriori e più precise informazioni, sia attraverso uno schema di bilancio maggiormente dettagliato, che mediante indicazioni in Nota integrativa.

I crediti sono esposti nello Stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.

Svalutazione dei crediti

Come stabilito dal documento OIC 15, nella voce B10d) del Conto economico “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante.

Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del Conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti.

Per le società che presentano il Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

Secondo gli artt. 2435bis e 2435-ter c.c., lo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato e delle micro-imprese comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con la lettera maiuscola e con numeri romani.

Pertanto, nel bilancio abbreviato, i crediti verso clienti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante. Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.

Quanto alla rilevazione iniziale dei crediti, nel bilancio in forma abbreviata e in quello delle micro-imprese i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Debiti verso fornitori

Con riferimento ai debiti verso fornitori, l’art. 2427 co. 1 c.c. richiede l’indicazione in Nota integrativa delle seguenti informazioni:
  • i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
  • le variazioni intervenute nella consistenza della voce (art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.);
  • distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.);
  • eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 6-bis c.c.).

Il documento OIC 19 (prevede l’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti della società e non solo i crediti e debiti di durata superiore a cinque anni).

L’art. 2424 co. 2 c.c. prevede che “se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”. Questa norma interessa i debiti quando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma, nei debiti verso le imprese controllanti. Ciò va annotato in Nota integrativa.

Criteri di valutazione

Nella Nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art. 2427 co. 1 n. 1 c.c., devono essere indicati i criteri di valutazione utilizzati per le poste di cui in argomento. Si dovrà, pertanto, indicare se l’importo iscritto in bilancio è valutato al valore nominale o se esso è stato soggetto ad attualizzazione.

Variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente

È richiesta l’esposizione in Nota integrativa delle variazioni intervenute nella consistenza delle “altre voci dell’attivo e del passivo” (ex art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.).

Come evidenziato dal documento OIC 12 (sub “Nota integrativa al bilancio”) “poiché gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell’esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate”.

Ammontare dei debiti con scadenza superiore a 5 anni

Vanno distintamente indicati nella Nota integrativa i debiti che hanno una scadenza superiore a 5 anni (ex art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Il codice civile richiede inoltre l’ulteriore informazione riguardante la ripartizione geografica dei debiti stessi.

Per le imprese la cui attività è caratterizzata da un’intensa operatività internazionale la ripartizione può essere fornita attraverso una tabella con i dati raggruppati per aree geografiche o, almeno per i paesi più significativi. Nel caso di imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente.

Variazione significativa dei cambi valutari

Poiché le operazioni effettuate in valuta estera sono rilevate in bilancio al cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le eventuali variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio, ma precedentemente alla preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, gli effetti derivanti da tali variazioni se significativi, devono essere rilevati in Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 6-bis c.c.).

Informazioni complementari

Il documento OIC 19 (§ 95.) richiede che in Nota integrativa siano inserite tutte le informazioni complementari necessarie al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

Con riferimento ai debiti verso fornitori, occorrerà, quindi, fornire informazioni dettagliate, per esempio, in merito alle modalità di rimborso e al tasso di interesse eventualmente applicato.

Bilancio Abbreviato

Per le società che presentano il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.) lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e numeri romani.
Nel bilancio in forma abbreviata, quindi, non è richiesta una suddivisione tra i debiti, i quali sono esposti, cumulativamente con le altre voci dei debiti, nella voce “D – Debiti”. In ogni caso, è richiesta una separata indicazione dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Nota integrativa

Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., co. 1:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
“6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”;
“22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Quando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. si avvalgono della facoltà di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.
Le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal co. 1 dell’art. 2427, numeri 9) e 16) del c.c.

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