In questa informativa esaminiamo le conseguenze ai fini previdenziali a seguito di un accertamento fiscale.
L’INPS, con la circolare n. 140 del 02.08.2016, ha fornito precisazioni circa le conseguenze di un accertamento fiscale, in considerazione del fatto che il maggior reddito derivante dall’accertamento costituisce anche la base imponibile per il ri-calcolo dei contributi.
Avviso di addebito
Difatti, ogniqualvolta a seguito di un accertamento fiscale viene accertato un maggior imponibile fiscale, l’INPS notificherà un avviso di addebito, determinando il maggior imponibile contributivo.
Cosa può fare il contribuente in questi casi?
Al fine di evitare il contenzioso, il contribuente può esperire i seguenti istituti: i) reclamo/mediazione; ii) accertamento con adesione; iii) acquiescenza.
In fase contenziosa il contribuente può esperire: i)il tentativo di conciliazione giudiziale; ii) chiusura agevolata delle liti pendenti.
ATTI RILEVANTI ANCHE AI FINI CONTRIBUTIVI | |
In fase precontenziosa | Reclamo/Mediazione. |
Accertamento con adesione. | |
Acquiescenza. | |
In fase contenziosa | Tentativo di Conciliazione giudiziale. |
Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. |
La fase precontenziosa
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria possono, oltre che istaurare il contenzioso, ridefinire la pretesa tributaria e/o di ottenere una riduzione delle sanzioni tramite:
- la presentazione di una proposta di Mediazione;
- la definizione della controversia in contradditorio tramite Accertamento con adesione;
- accettazione dell’atto (cosiddetta “Acquiescenza”).
La mediazione tributaria (per importi fino a 20.0001euro).
In caso di Mediazione tributaria la pretesa tributaria (e, quindi, contributiva) viene rideterminata nella misura fissata dall’accordo e il rapporto giuridico sottostante all’atto impugnato si intende definito e non ulteriormente contestabile.
Accertamento con adesione
La base imponibile ai fini delle imposte sui redditi rideterminata in sede di accertamento con adesione costituirà (come per la mediazione) la base per il calcolo degli eventuali maggiori contributi inps.
Acquiescenza
Rinunciando all’impugnazione bisognerà provvedere al pagamento integrale della maggior imposta accertata nonché al pagamento delle somme dovute dal contribuente a titolo di contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul maggior reddito. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali…omissis…non si applicano sanzioni e interessi”.
La fase post contenzioso
Una volta presentato il ricorso il contribuente può comunque, e prima della trattazione della causa in udienza, esperire il tentativo di conciliazione.
Conciliazione
La conciliazione giudiziale presenta rilevanti caratteri di somiglianza con l’istituto dell’accertamento con adesione. In entrambi i casi, infatti, si può addivenire ad una definizione concordata delle imposte oggetto di contestazione, con rideterminazione della base imponibile e riduzione delle sanzioni ricalcolate sull’ammontare stabilito dalla medesima conciliazione.
Lo scopo della conciliazione giudiziale è quello di favorire il raggiungimento di accordi, in sede contenziosa, tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti.
Pur mancando un’apposita previsione legislativa in merito all’efficacia della conciliazione sugli obblighi contributivi, l’INPS dovrà comunque modificare l’azione di recupero degli importi originariamente richiesti,.
Chiusura liti fiscali pendenti
Come vi avevamo anticipato, qualche giorno fa, con la Manovra correttiva, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, approdata nella sua versione definitiva, nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 (Leggi l’articolo) è stata introdotta la sanatoria sulle liti fiscali pendenti.
Si tratta di una norma che permette di chiudere la partita con il fisco versando la sola imposta contestata e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, cancellando tutte le sanzioni e gli interessi di mora.
Ma la sanatoria ha efficacia anche sugli importi da versare a titolo di contributi?
Gli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto che quindi procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato.
In definitiva, i contributi richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito (o cartella esattoriale) non saranno oggetto di annullamento (o sgravio) ma dovranno essere versati dal contribuente per l’intero ammontare originariamente quantificato dall’Agenzia delle Entrate.
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1 Si ricorda che la Manovra correttiva, D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha portato il limite per la mediazione ad Euro 50.000 a partire dal 01/01/2018.