I soci di una Srl che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l’assemblea in caso di inerzia degli amministratori.
Lo ha precisato il Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, con l’Ordinanza del 30/09/2016.
Il fatto
Nel giugno 2016, un socio titolare del 50% delle partecipazioni di una srl, ha convocato l’assemblea dei soci revocando il mandato all’amministratore unico, titolare dell’altro 50% di quote.
L’ex amministratore ha proposto ricorso al Tribunale delle imprese per ottenere l’annullamento della delibera, sostenendo che la convocazione dell’assemblea era illegittima in quanto effettuata da un soggetto a cui né la legge né lo statuto attribuivano il relativo potere.
La convocazione dell’assemblea nelle società a responsabilità limitata
“Successivamente alla riforma del diritto societario ed al superamento della concezione della società a responsabilità come «piccola» società per azioni, anche in materia di convocazione dell’assemblea della società a responsabilità limitata, la riforma ha rinunziato ad operare un rinvio alle norme dettate in materia della società azionaria disciplinando la materia in argomento attraverso l’art. 2479 bis c.c..
L’art. 2479 bis c.c., infatti, prevede le modalità di convocazione dell’assemblea, ma tace sulla questione dei soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare”.
Autointegrazione delle norme
Sul punto il tribunale afferma che «l’apparente lacuna» dell’articolo 2479-bis «deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare».
“La norma è, infatti, chiara nel prevedere che i soci titolari di un terzo del capitale sociale possano «sottoporre» l’argomento alla decisione dei soci e non solo «richiedere» che ciò avvenga. Infatti, se tale potere di sottoposizione diretta è previsto per la materie non rimesse dalla legge o dall’atto costitutivo alla competenza dei soci, esso deve essere riconosciuto a fortiori per queste ultime, sicché è corretto ritenere che, pur con formulazione tecnicamente discutibile, la legge abbia inteso proprio stabilire una regola generale di legittimazione attiva per le decisioni dei soci.
In altre parole, l’attribuzione, di cui all’art. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata, rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti“.
Autonomia statutaria
Occorre ora domandarsi se l’autonomia statutaria possa escludere in radice la legittimazione dei soci e concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani degli amministratori così accentuando il profilo capitalistico della società.
Il Tribunale ritiene che sia meritevole l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e che il rinvio ivi previsto all’atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell’assemblea” appare piuttosto riferibile alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l’ipotesi di silenzio dell’atto costitutivo (Trib. Milano, 10 novembre 2014 che richiama, in termini, Trib. Milano 11 novembre 2013).
D’altra parte, una volta esclusa la possibilità, per il socio di minoranza, di ricorrere al tribunale perché disponga la convocazione, ove lo statuto riservasse il potere di convocazione dell’assemblea all’organo gestorio, il socio di minoranza qualificata non avrebbe alcuno strumento di tutela a fronte dell’inerzia o dell’ostruzionismo dell’amministratore.
La legittimazione del socio
Alla luce delle precedenti considerazioni, il titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale di S.r.l. è legittimato a convocare l’assemblea di quest’ultima, non essendo a ciò ostativa la previsione prevista dallo statuto, la quale demanda all’organo amministrativo tale potere.
Ulteriore precisazione
Pur se è vero che i soci, titolari di un terzo del capitale sociale sono, legittimati a procedere alla convocazione diretta dell’assemblea, il riconoscimento del potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio titolare di un terzo del capitale sociale si riferisce al «caso di inerzia dell’organo di gestione». Conseguentemente, il potere del socio (o dei soci) non è un potere libero, ma condizionato che trova il proprio presupposto legittimante nella inerzia degli amministratori.