Home Fiscale e Tributario Dichiarazioni Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2017

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2017

257
0

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31.1.2017, modificato dal Provvedimento 9.2.2017, è stato approvato il modello di dichiarazione «Redditi Persone Fisiche 2017», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Quali le novita?

Tra le principali novità inserite nel modello rientrano le agevolazioni sui premi di risultato per i dipendenti nel settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito di imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (cd. school bonus), il cd. patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa.

Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che da quest’anno non esiste più il modello Unico (ma Redditi), in quanto oltre all’Irap, anche il modello Iva dev’essere presentato in modo autonomo.

Chi è obbligato a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

Devono presentazione il Modello Redditi Persone Fisiche 2017:

  • i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2017), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, direttamente dall’Inps o da altri Enti, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2017);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, co. 2, D.L.13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.

Presentazione della dichiarazione dei redditi

Il Mod. Redditi PF 2017 deve essere presentato entro:

  • il 30.6.2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (possono presentare il Modello redditi persone fisiche 2017 cartaceo i contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentarlo; pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del Mod. Unico (RM, RT, RW); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti);
  • il 30.9.2017 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Termini di versamento delle imposte

Da quest’ano il versamento a saldo e il primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30.6.2017 ovvero entro il 30.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il pagamento delle imposte per i titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva dovranno effettuare i versamenti in via telematica:

  • direttamente mediante:
    • fisconline;
    • home banking;
    • remote banking (CBI);
  • tramite gli intermediari abilitati.

Il pagamento delle imposte per i non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottando le modalità telematiche sopra descritte per i titolari di partita iva.

Il versamento rateale

Il pagamento delle imposte potrà avvenire anche in modalità rateale entro il mese di novembre.

Versamenti per i non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30.6.2017 ovvero entro il 31.7.2017, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente Tabella.

Termini di scadenza e interessi da versare sulle rate successive alla prima

Rata

Versamento

Interessi percentuali

Versamento (*)

Interessi percentuali

30 giugno

0,00

31 luglio

0,00

31 luglio

0,33

31 agosto

0,33

31 agosto

0,66

2 ottobre

0,66

2 ottobre

0,99

31 ottobre

0,99

31 ottobre

1,32

30 novembre

1,32

30 novembre

1,65

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva

I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30.6.2017, ovvero entro il 31.7.2017, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Le rate successive non sono, come per i privati, a fine mese, ma seguono le scadenze e gli interessi indicati nella seguente Tabella.

Termine di scadenze e interessi da versare sulle rate successive alla prima

Rata

Versamento

Interessi percentuali

Versamento (*)

Interessi percentuali

30 giugno

0,00

31 luglio

0,00

17 luglio

0,18

21 agosto

0,18

21 agosto

0,51

18 settembre

0,51

18 settembre

0,84

16 ottobre

0,84

16 ottobre

1,17

16 novembre

1,17

16 novembre

1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Rispondi