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Iva nella vendita e-commerce

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La vendita di beni materiali attraverso il canale telematico, rappresenta oggi una delle strategie che le attività commerciali di tipo tradizionale devono approntare per moltiplicare e rafforzare i propri canali di vendita e, in taluni casi, per raggiungere mercati esteri sinora sconosciuti o poco praticabili per evidenti ragioni economiche.

Che cos’è un e-commerce (diretto e indiretto)

L’attività di e-commerce diretto è la cessione di beni virtuali o di servizi con modalità elettronica (siti internet, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, eccetera), l’attività di e-commerce indiretto è la vendita di beni materiali (abbigliamento, telefonia, eccetera) mediante l’utilizzo della rete internet.

Regole Iva del commercio indiretto

Dopo averne chiarito la definizione, vediamo quali siano le regole ai fini Iva, del commercio elettronico indiretto.

Fatturazione

Il commercio elettronico “indiretto” è assimilato alle vendite per corrispondenza e, quindi, ai fini dell’obbligo di certificazione vale la regola sancita dall’articolo 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. 633/1972 secondo la quale “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione …”.

Scontrino/Ricevuta fiscale

Come stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) del regolamento di semplificazione introdotto con D.P.R. 696/1996, per le vendite on line non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale.

Resta tuttavia fermo l’obbligo di:

  • annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;
  • istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del D.P.R. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa fattura;
  • accompagnare la merce venduta con documento di trasporto.

Vendite effettuate verso soggetti esteri

Nel caso di vendite per corrispondenza effettuate verso altri soggetti passivi (regime applicabile in toto alle vendite on line come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 274/E/2009), la disciplina Iva è la medesima di quella ordinariamente prevista per le cessione di beni.

Ci troveremo quindi di fronte ad una:

  • esportazione diretta non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 laddove l’acquirente rivestisse la qualifica di soggetto passivo stabilito in Paesi che stanno al di fuori dell’Unione Europea;
  • cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/1993 laddove l’acquirente rivestisse la qualifica di soggetto passivo stabilito in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea.

La vendita per corrispondenza verso privati esteri

La vendita per corrispondenza effettuata verso privati consumatori residenti in Paesi extra UE non presenta particolari complessità, trattandosi anche in questo caso di una ordinaria cessione all’esportazione per la quale il cedente emetterà fattura non imponibile ai sensi del citato articolo 8 del D.P.R. 633/1972.

La disciplina che, invece, presenta marcate specificità è quella delle vendite on line effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in Paesi appartenenti all’Unione Europea.

In deroga al principio generale di tassazione nel paese di origine, ordinariamente applicabile per le cessioni di beni destinate a privati consumatori, per le “vendite a distanza”, le disposizione comunitarie di riferimento prevedono che, il luogo della cessione viene identificato con quello di destinazione dei beni.

E ciò al verificarsi contestuale di due distinti requisiti:

  • uno di carattere soggettivo, relativo alla circostanza che gli acquirenti siano “privati consumatori”, intendendo con tale termine non solo i privati consumatori in senso stretto ma anche, in senso più ampio, gli enti e le associazioni non soggetti passivi di imposta, i contribuenti con pro-rata di indetraibilità totale in quanto effettuano solo operazioni esenti, nonché i produttori agricoli in regime speciale;
  • uno di carattere oggettivo, connesso alle modalità di consegna del bene, che deve essere effettuata tramite trasporto o spedizione direttamente dal fornitore o da terzi per suo conto.

Vediamo cosa prevede la normativa interna, distinguendo tra:

  • soggetto passivo italiano che vende a privati consumatori di altri paesi comunitari;
  • soggetto passivo comunitario che vende a privati consumatori italiani.

Soggetto passivo italiano che vende a privati consumatori di altri paesi comunitari

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del D.L. 331/1993 (ad eccezioni dei beni soggetti ad accisa, mezzi di traporto nuovi e beni da installare, montare, ecc.), le “vendite a distanza” effettuate dal soggetto passivo italiano si qualificano come cessioni intracomunitarie e quindi non imponibili, a condizione che le vendite effettuate in ciascuno Stato membro siano superiori, nell’anno in corso o nell’anno solare precedente:

Vendite inferiori alle soglie

Nel caso in cui le vendite siano inferiori alle soglie sopra menzionate resta l’obbligo di assoggettamento ad Iva in Italia delle stesse, con tuttavia la possibilità di optare (nel quadro VO del modello di dichiarazione Iva annuale), anche in tale caso, per l’applicazione dell’imposta a destino, ovvero nell’altro Stato membro.

Tale possibilità, che vincola il contribuente fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale l’opzione è esercitata, è espressamente prevista dallo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), del D.L. 331/1993.

Si osserva che per volumi d’affari ridotti, l’assoggettamento Iva in Italia di tali operazioni non rappresenta, come potrebbe in prima battura apparire, uno svantaggio, posto che lo stesso evita al cedente nazionale di doversi andare a identificare nei singoli Paesi comunitari nei quali avviene il “consumo” del bene.

Soggetto passivo comunitario che vende a privati consumatori italiani.

Questa fattispecie è regolata ai commi 3 e 4 dell’articolo 40 del D.L. 331/1993.  Nel comma 3 viene enunciata la medesima regola di tassazione a destino prima prevista per la vendita dei beni a distanza, mentre, nella lettera b) del comma 4 viene stabilita la misura della soglia nazionale, pari ad euro 35.000, entro la quale le operazioni poste in essere dal cedente comunitario nei confronti di privati consumatori nazionali si considerano effettuate nel suo Paese di origine (in presenza di opzione per l’applicazione della regola di tassazione a destino per bassi volumi di vendita, situazione che  determina un obbligo di identificazione in Italia dell’operatore comunitario, l’operazione verrà al contrario considerata come interna e pertanto in tale caso l’imposta dovrà essere assolta dallo stesso con la posizione Iva acquisita in Italia).

Il regime Iva nelle vendite a distanza nei confronti di privati UE

Cedente soggetto passivo Ue Cedente soggetto passivo italiano
Vendite in Ita oltre € 35.000 Vendite in Ita fino a € 35.000 Vendite effettuate in ciascun Stato membro oltre € 100.000 (o minore ammontare stabilito dai diversi Paesi) Vendite effettuate in ciascun stato membro fino a € 100.000 (o minore ammontare stabilito dai diversi Paesi)
Cessioni interne (obbligo di identificazione in Italia) Cessione tassate nel Paese del cedente, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva in Italia
 
Cessione intra (obbligo di identificazione nel Paese UE) Cessioni interne, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva nel Paese Ue

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