A partire da oggi (18 aprile) i contribuenti e i soggetti delegati potranno visualizzare il modello 730 precompilato e l’elenco delle informazioni ad esso allegate direttamente sulla piattaforma web https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.
La modifica del 730
Il 730 precompilato potrà essere modificato ed inviato a partire dal 2 maggio e fino al 24 luglio.
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal D.L. 193/2016 (c.d decreto fiscale) e i documenti da produrre per usufruire delle detrazioni e deduzioni fiscali alla luce delle considerazioni e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°7/E del 4 aprile.
Le novità del modello 730/2017
Vediamo schematicamente nella tabella che segue le principali novità del modello 730/2017.
NOVITA DEL 730/2017 |
NOTE DI COMMENTO |
QUADRO C |
PREMI DI RISULTATODa quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C – rigo C4). Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che:
|
QUADRO C |
LAVORATORI TRASFERITI IN ITALIAPer i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 % del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese se (art. 16 D.Lgs 147/2015):
Nella casella casi particolari va indicato il codice 4’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento. Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la suddetta casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. |
ONERI |
Erogazioni liberaliA decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza. È necessario indicare il codice 12 che identifica l’onere specifico sostenuto; |
QUADRO E |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONEÈ prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio (Quadro E sezione III A); Per il 2016 la detrazione è rimasta pari al 50% delle spese sostenute nel limite di € 96.000,00 ad unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia); La circolare n°7 del 4 aprile ha specificato che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà). |
QUADRO E |
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICIPer il periodo di imposta 2016 è pienamente operativa la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (rigo E 57 quadro E sezione 3 C |
QUADRO E |
ECOBONUSÈ confermata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (Quadro E sezione IV); |
QUADRO E |
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIESolo per il periodo di imposta 2016 le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono richiedere una detrazione Irpef per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, (…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. |
QUADRO E |
LEASING ABITATIVOLa Legge n° 208 del 2015(Legge di stabilità 2016), ai commi da 76 a 82 e 84 ha introdotto per le persone fisiche la possibilità di acquisire l’immobile da adibire a propria abitazione principale ricorrendo al contratto di leasing, e introducendo una serie di disposizione che disciplinano il rapporto tra le parti del contratto; dal punto di vista fiscale, il legislatore al fine di rendere ancora più agevole il ricorso a tale tipologia di istituto contrattuale ha previsto la detraibilità per il contribuente nella misura del 19% dei costi relativi al contratto di locazione finanziaria e del costo d’acquisto sostenuto pe l’eventuale esercizio dell’opzione del riscatto finale dell’immobile. L’agevolazione fiscale si sostanzia nella possibilità di portare in detrazione nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi:
I limiti di cui sopra trovano applicazione in riferimento ai contribuenti con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di altri diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, nel rispetto dei limiti reddituali di cui sopra, la detraibilità è dimezzata. |
QUADRO E |
IVA PER ACQUSITO ABITAZIONELa Legge di bilancio 2016 prevede ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 % dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul prezzo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le disposizioni normative non limitano il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, per cui sono ammesse all’agevolazione sia le seconde case sia gli immobili c.d. di lusso. |
QUADRO G CREDITO DI IMPOSTA |
EROGAZIONI SCUOLAPer le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo |
QUADRO G |
CREDITO DI IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZAPer le spese sostenute nel 2016 da persone fisiche, non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, ai fini dell’imposta sul reddito, è riconosciuto un beneficio fiscale sotto forma di credito di imposta. Quest’ultimo spetta (100% della spesa sostenuta come da provvedimento A.D.E del 30 marzo scorso) a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento. L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza all’Agenzia delle entrate che andava inoltrata telematicamente (anche tramite intermediari abilitati) dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 utilizzando il software denominato “Credito videosorveglianza”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Come specificato nella circolare A.D.E. n°7 del 4 aprile, il credito d‘imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Pertanto, per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o allarme non è possibile beneficiare anche della detrazione del 50 per cento delle spese stesse spettante, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR per lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Considerato, tuttavia, che la citata detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 5) è possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50 per cento delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di autonoma fatturazione. |
QUADRO F |
UTILIZZO CREDITO DA INTEGRATIVA A FAVORE ULTRANNUALEDa quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo (D.L. 193/2016). Come specificato nelle istruzioni ministeriali allegata al modello 730/2017 Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore. Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2016 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2012 utilizzando il modello UNICO 2013. L’eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2017 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2017. Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione |
Oneri e spese detraibili
Spese sanitarie |
Spese sanitarie per familiari non a carico |
Spese sanitarie per disabili |
Spese veicoli per disabili |
Spese per l’acquisto di cani guida |
Spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni |
Interessi per mutui abitazione principale |
Interessi per mutui altri immobili |
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio |
Interessi per mutui costruzione abitazione principale |
Interessi per prestiti o mutui agrari |
Spese di istruzione diverse da quelle universitarie |
Spese di istruzione universitaria |
Spese funebri |
Spese per addetti all’assistenza personale |
Spese per attività sportive per ragazzi |
Spese per intermediazione immobiliare |
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede |
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari |
Erogazioni liberali in denaro a società e associazioni sportive dilettantistiche |
Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso |
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale |
Erogazioni in denaro a favore della “La Biennale di Venezia” |
Spese di manutenzione, protezione o restauro beni soggetti a regime vincolistico |
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche |
Erogazioni liberali a favore di enti che svolgono attività nello spettacolo |
Erogazioni liberali a favore di fondazioni del settore musicale |
Spese veterinarie per animali per compagnia o per pratica sportiva |
Spese per servizi d’interpretariato soggetti sordomuti |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado |
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico |
Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette degli asili nido |
Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato |
Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni |
Assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave |
Assicurazioni per rischio di non autosufficienza |
Altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19% |
Detrazione per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale |
Oneri e spese detraibili nella misura del 26%
Erogazioni liberali in denaro a movimenti e partiti politici |
Erogazioni liberali a ONLUS e iniziative umanitarie |
Oneri deducibili
Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili |
Assegno al coniuge |
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari |
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose |
Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità |
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale |
Contributi a ONG che operano per la cooperazione con Paesi in via di sviluppo |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a ONLUS |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a associazioni di promozione sociale |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 |
Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca e agli enti parco |
Erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali di beneficienza |
Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali |