Con la circolare n.8/E l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il nuovo importo, per il rimborso iva, pari ad Euro 30.000 si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3 dicembre 2016.
Ovvero per i rimborsi richiesti in vigenza della precedente disciplina, e non ancora eseguiti, gli Uffici non esigeranno la prestazione della garanzia ovvero l’integrazione, con il visto di conformità mancante, della dichiarazione IVA già presentata.
La nuova disciplina
La nuova disciplina, così come previsto dall’art. 7-quater comma 32 del DL 193/2016, modificando l’art. 38-bis commi 3 e 4 del DPR 633/72, ha innalzato a 30.000 euro (rispetto al precedente ammontare di 15.000 euro) il limite al di sotto del quale i rimborsi IVA annuali e trimestrali sono eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, oltre all’esposizione del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale o sul modello TR.