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Domande frequenti sul diritto annuale

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Nel presente lavoro, una serie di domande è risposte, fornite dalla Camera di Commercio di Sondrio, utili agli addetti ai lavori ed alle aziende iscritte.

1. Se un’impresa apre una unità locale, pagando il relativo diritto annuo, a giugno dello stesso anno deve pagarlo nuovamente?

No! Il diritto annuale versato per l’iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all’anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.

2. Una società ha trasformato la propria natura giuridica. Che importo deve pagare per l’anno in cui avviene la trasformazione?

Sull’argomento è intervenuto un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive che ha precisato che, relativamente al diritto annuo, le trasformazioni sono ininfluenti.

3. La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere arrotondata all’unità di euro?

No, la maggiorazione dello 0,40%, va calcolata sul diritto arrotondato all’unità di euro, arrotondata a sua volta al centesimo di euro e sommata al diritto da versare.

4. Qual è il termine per il pagamento del diritto annuale per le società di capitali che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio?

Le Società di Capitali:
  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In ogni caso il versamento potrà sempre essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

5. Perché un socio/legale rappresentante di una società che risulta inattiva o in scioglimento/liquidazione da diversi anni continua a ricevere richieste di pagamento del diritto annuale?

A partire dall’anno 2001 le società in stato di liquidazione/scioglimento o che hanno denunciato la cessazione dell’attività, ma non la cancellazione dal Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto annuale (art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 359 del 11/05/2001).

6. Un’impresa ha versato per errore il diritto annuale due volte o in eccedenza rispetto al dovuto. Cosa può fare?

Le possibilità sono due:

1. effettuare la compensazione del diritto annuale, sia con altri tributi o contributi dovuti ad altri Enti, sia con altre annualità di diritto annuale dovute alla Camera di Commercio, entro 24 mesi dalla data del pagamento;

2. inoltrare una richiesta di rimborso all’ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di appartenenza. (ATTENZIONE: le domande di rimborso del diritto annuale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento – art.10, comma 1, del D.M. 359/2001).

7. Un’impresa ha trasferito la propria sede in un’altra provincia. A quale Camera di Commercio deve versare il diritto annuale?

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto per la sede è dovuto alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta alla data del 1º gennaio dell’anno del trasferimento.

8. Qual è il termine di  pagamento del diritto annuale per le società che prorogano di 60 giorni l’approvazione del bilancio (se previsto da statuto)?

Le società che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l’importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).

9. In caso di fusione tra società, quale sono le modalità per il pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro Imprese a seguito di incorporazione in altra società?

Nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro Imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l’importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro delle Imprese.

10. E’ dovuto il diritto annuale nel caso di decesso di imprenditore individuale?

Il diritto annuale corrispondente all’anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all’eredità o accettazione della stessa con beneficio d’inventario.

11. Qual è il termine di pagamento per le nuove società che adottano un esercizio prolungato?

Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato versano (entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) il diritto annuale relativo all’anno di costituzione. L’anno successivo alla costituzione, alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale, la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l’importo del diritto da versare. Pertanto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, la società è tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell’iscrizione. L’anno successivo provvederà a versare l’eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell’anno precedente insieme al diritto annuale dell’anno in corso.

Esempio

Una società si iscrive al Registro Imprese a settembre 2016 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2017.

  • All’atto dell’iscrizione è tenuta a versare il diritto annuale 2016 in misura fissa (pari a 120,00 euro).
  • Entro il termine di pagamento del diritto per l’anno 2017, coincidente con il 16 giugno, versa lo stesso importo pagato al momento dell’iscrizione, non avendo alcuna base imponibile su cui calcolare l’importo del diritto da versare.
  • Entro il termine di pagamento del diritto per l’anno 2018 la società provvederà a versare l’eventuale conguaglio per il diritto annuale 2017 dovuto, determinato tenendo conto del fatturato del periodo settembre/dicembre 2016, e il diritto annuale per l’anno 2018 calcolato sul fatturato 2017.

12. E’ scaduto il termine per effettuare il versamento del diritto annuale di nuova iscrizione. Cosa fare?

Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale al momento dell’iscrizione, ovvero entro 30 giorni dalla stessa, possono avvalersi del ravvedimento, purché entro un anno dalla scadenza.

Il ravvedimento effettuato entro 30 giorni prevede il versamento di:

  • diritto annuale
  • interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
  • sanzione pari al 3,75 % del diritto da regolarizzare

Il ravvedimento effettuato oltre i trenta giorni ed entro l’anno prevede il versamento di:

  • diritto annuale
  • interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
  • sanzione pari al 6% del diritto da regolarizzare

Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la Sezione IMU e altri tributi locali, versando contestualmente i seguenti codici tributo:

  • codice tributo 3850 per il diritto annuale
  • codice tributo 3851 per gli interessi
  • codice tributo 3852 per la sanzione

N.B. L’anno di riferimento è il medesimo per tutti i codici e corrisponde a quello utilizzato per il diritto annuale.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non è efficace.

13. E’ scaduto il termine per effettuare il versamento annuale del diritto. Cosa fare?

Tutte le imprese che non hanno versato il diritto annuale o che lo hanno pagato in modo incompleto, possono:

–  regolarizzare il versamento entro 30 giorni dalla scadenza applicando al diritto annuale la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;

– versare oltre i 30 giorni, purché entro un anno dalla scadenza, avvalendosi del ravvedimento (vedi risposta precedente).

14. Un’impresa si è cancellata dal Registro Imprese in corso d’anno, presentando la relativa domanda dopo il 30 gennaio. Il diritto annuale relativo all’anno della cancellazione è dovuto?

L’impresa è comunque tenuta al versamento dell’intera quota del diritto annuale relativo all’anno della cancellazione in quanto il diritto annuale non è in alcun modo frazionabile a mesi.

15. Un’impresa ha ricevuto una cartella esattoriale per la quale la Camera di Commercio ha disposto lo sgravio parziale. Come pagare la differenza?

Direttamente presso l’Agente della Riscossione oppure presso qualsiasi ufficio postale utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale F35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

16. Qual è il valore del fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del diritto annuale per le imprese iscritte in sezione ordinaria?

La somma dei ricavi e proventi, relativi all’anno precedente, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 1 del Decreto Ministeriale n. 359 del 11 maggio 2001). Si consiglia a tal proposito di consultare la circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009, che in materia, ha fornito gli ultimi chiarimenti disponibili.

17.  E’ possibile compensare i codici tributo 3851 e 3852?

I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione “importi a credito compensati” del modello F24. Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione “importi a credito compensati” del mod. F24.

Viceversa  se si deve effettuare un ravvedimento, e quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi, si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un’altra annualità, purchè non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero) per perfezionare il ravvedimento, quindi per versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione “importi a debito versati”.

18. Qual è il termine per il pagamento del diritto annuale per una società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi?

Le imprese che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare e quindi “a cavallo d’anno” dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l’interesse del 4 per mille se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie” (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291)

Ad esempio una società con esercizio dal 01/10/2015 al 30/09/2016 che approva il bilancio entro i 120 giorni:

  • il 16 marzo 2017 in occasione del versamento dell’acconto delle imposte per l’esercizio 2016/2017 dovrà versare il diritto annuale indicando come anno di riferimento il 2016, calcolato sulla base del fatturato IRAP (valori contabili) indicato sul modello “UNICO 2016- redditi 2015”.

quando cessa l’obbligo

  • in merito alla cessazione dall’obbligo l’art. 4, comma 3, del citato decreto prevede: “Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale”.

 

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