Tutti i datori di lavoro che assumeranno giovani registrati al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani», a prescindere se siano o meno imprenditori, potranno usufruire di un incentivo di dodici mesi sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
A chi viene riconosciuto l’incentivo?
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori.
Chi può registrarsi al Programma?
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione – in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 – e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015.
Quali assunzioni sono incentivate?
L’incentivo viene riconosciuto alle assunzioni effettuate dall’1.1.2017 al 31.12.2017 nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari a 200.000.000 euro.
Tipologia di contratto
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato. Sono agevolati anche i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Anche part time?
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per le assunzioni a tempo parziale.
Tempo determinato e proroga
In caso di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato.
Trasformazione da t.d. a t.i.
La trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato non da diritto ad un ulteriore incentivo.
In cosa consiste l’incentivo?
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto.
Incentivo a tempo determinato
Per le assunzioni a tempo determinato (comprese le proroghe) l’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
Per quanto tempo è fruibile l’incentivo?
L’incentivo è fruibile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione del lavoratore.
Soglia di incentivo
La soglia massima di esonero contributivo, riferita al periodo di paga mensile, è pari a 335,83 euro (4.030 euro/12) per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e a 671,66 euro (8.060 euro/12) per i rapporti a tempo indeterminato.
Cosa non è incentivato?
Sono esclusi dall’incentivo:
- i premi e i contributi dovuti all’Inail;
- i contributi, ove dovuti, al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.»;
- i contributi, ove dovuti, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015 nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 40, D.Lgs. 148/2015;
- tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Sospensione dell’agevolazione per maternità
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso (esclusivamente) nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio.
Cumulabilità
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente:
- all’adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Regime «de minimis»
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 – relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014.
L’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis solo al verificarsi di determinate condizioni (elencate in circolare), che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.
Incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Nell’operare la valutazione dell’incremento occupazionale si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro, anno dell’anno successivo all’assunzione.
L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Procedimento di ammissione all’incentivo
Al fine di fruire del beneficio contributivo in parola, i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’Inps, un’istanza preliminare di ammissione all’incentivo indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l’aliquota contributiva datoriale.
L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Fonte: Frizzera