Il Ddl Stabilità 2016 aveva riscritto l’articolo 26 del Dpr 633/72, prevedendo la possibilità di emissione delle note di variazione per mancato pagamento del corrispettivo, all’avvio di una procedura concorsuale o alla infruttuosità di una procedura esecutiva, fissando la decorrenza delle novità introdotte al 1° gennaio 2017.
L’abrogazione
L’art. 1, comma 567, della Legge di bilancio 2017 ha, invece, disposto l’abrogazione dei commi 4, 5, 6 e 11 (aggiunti all’art. 26 dalla predetta Legge n. 208/2015), ripristinando la formulazione del comma 2 del cit. art. 26 vigente anteriormente alla Legge n. 208/2015.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Durante il Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile l’emissione della nota di credito, nel caso in cui il debitore sia assoggettato alla procedura di concordato preventivo (C.M. n. 77/E del 2000), soltanto a partire da quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura concorsuale.
Ovvero, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa soltanto dopo che il piano di riparto finale dell’attivo sia divenuto definitivo o, nel caso in cui non vi sia, a chiusura della procedura fallimentare.
Momento per l’emissione della nota di credito
Note di variazione con limiti temporali
Note di variazione senza limiti temporali