Entro il 31 marzo 2017, gli enti associativi devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali oggetto di variazione nel 2016, attraverso il modello EAS, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi).
La norma
L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e all’articolo 4 del D.P.R. 633/72 in riferimento agli enti associativi non sono imponibili a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS approvato dall’agenzia delle entrate con il provvedimento 02.09.2009.
A cosa serve il modello EAS?
Le informazioni acquisite tramite il modello EAS, costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell’analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere (elusione fiscale) il pagamento delle imposte dovute.
Chi può trasmettere il modello?
Il modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure rivolgersi agli intermediari abilitati che lo trasmetteranno tramite Entratel:
- entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;
- entro il 31 marzo dell’anno successivo il modello deve essere, nuovamente presentato quando nel corso dell’anno cambiano i dati precedentemente comunicati riportando anche i dati che non hanno subito variazioni. Per le variazioni rilevanti intercorse nell’anno 2016 il modello dunque deve essere presentato entro il 31 marzo 2017.
Chi sono i soggetti obbligati?
Sono obbligati a trasmettere il modello EAS, gli enti associativi privati, con o senza personalità giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria ai fini agevolativi di cui agli artt. 148 de TUIR e 4 del DPR n. 633/72 ossia:
- non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi;
- non imponibilità ai fini IVA, di corrispettivi, quote e contributi.
Associazioni politiche |
Associazioni sportive dilettantistiche |
Associazioni sindacali |
Associazioni di promozione sociale |
Associazioni di categoria |
Associazioni di formazione extra-scolastica della persona |
Associazioni religiose |
Società sportive dilettantistiche |
Associazioni assistenziali |
Associazioni pro-loco |
Associazioni culturali |
Organizzazioni di volontariato |
Altri enti |
Perdita dei requisiti
In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato, comunque, entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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