La mancata presentazione della comunicazione di proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma l’applicazione della sanzione nella misura fissa di euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
La cedolare secca
La cedolare secca consiste in un regime opzionale di tassazione del canone relativo alle unità immobiliari locate ad uso abitativo, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione: sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21% che scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa.
L’esercizio dell’opzione
L’opzione può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di locazione e sulle relative pertinenze. Il locatore che sceglie di optare per la cedolare secca rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone comunicandolo, con lettera raccomandata, al conduttore.
Chi non può aderire all’opzione?
Non possono aderire all’opzione: le società, le associazioni e gli enti, commerciali e non commerciali.
L’opzione può essere esercitata anche per le unità abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purchè sublocata a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o di assegnazione.
Come si esercita l’opzione?
L’opzione per il regime di cedolare secca può essere esercitata:
- al momento della registrazione del contratto;
- nelle annualità successive, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità;
- in caso di proroga, entro 30 giorni dalla proroga (anche tacita) stessa.
Rinuncia all’aggiornamento del canone e comunicazione
Il locatore, a titolo di efficacia dell’opzione, deve comunicare al conduttore, con lettera raccomandata, la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone.
Nel caso di contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, l’opzione potrà essere esercitata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
L’opzione una volta esercitata vincolerà il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, salva la facoltà di revoca dell’opzione. L’eventuale revoca non preclude la possibilità di optare nelle annualità successive residue di contratto.
La proroga della cedolare secca
La proroga della cedolare secca sul contratto di locazione anche in assenza di esplicita comunicazione è stata disposta dal Decreto Fiscale 193/2016, stabilendo che l’opzione non venga revocata purchè il contribuente abbia mantenuto un comportamento con la volontà di applicare la cedolare, ovvero effettuando i versamenti relativi e dichiarando con il modello 730 o modello Unico il reddito da cedolare secca.
La sanzione per la mancata comunicazione
L’Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 30/E del 10 marzo 2017 ha stabilito che la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca non comporta la revoca dell’opzione, entro trenta giorni, si applica la sanzione nella misura fissa pari a € 100,00, ridotta a € 50,00 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Come si paga la sanzione?
Il pagamento della sanzione viene effettuato con il modello F24 Elide (Versamento con elementi identificativi); il codice tributo istituito è “1511”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili”, denominato “sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.
All’interno della sezione “contribuente” devono essere indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
All’interno della sezione “erario ed altro” vanno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
- nel campo “elementi identificativi” (composto da 17 caratteri) il codice identificativo del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.
Non va indicato alcun valore invece nei campi “codice ufficio” e “codice atto”.
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