Le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati devono essere previste nell’atto costitutivo (art. 2603 , secondo comma, n. 5), in mancanza il consorzio deve ritenersi a “struttura chiusa”, con la conseguenza che l’ingresso di nuovi consorziati, in quanto modifica del contratto, richiederà il consenso di tutti i consorziati ai sensi dell’art. 2607 del Codice civile.
Se il contratto è aperto (art. 1332, Codice civile), l’ingresso di nuovi (soci) imprenditori non costituisce una modifica del contratto, la delibera pertanto spetterà all’organo amministrativo (ex art. 2525 del Codice civile) o all’assemblea, se così prevede il contratto.
Struttura chiusa
Secondo la previsione dell’art. 2607, comma 1°, se il contratto di consorzio è a “struttura chiusa” (“Il contratto se non è diversamente convenuto non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati”), l’ammissione di nuovi consorziati configura la modifica del contratto originario (Cass. 29/06/1981, n. 4208) e richiede conseguentemente il consenso di tutti i contraenti originari. Pertanto per modificare i consorziati occorre l’atto notarile.
Struttura aperta
Se invece il contratto è a “struttura aperta”, l’ingresso di nuovi imprenditori non costituisce una modifica sostanziale e, quindi, salvo che lo statuto non preveda espressamente la clausola (art. 2603, n. 5, cc) che disciplina le condizioni di ammissione, la stessa non è subordinato al consenso di tutti i consorziati e sarà sufficiente l’allegazione di un verbale di assemblea o dell’organo direttivo.
Termini e costi per la variazione in CCIAA
Adempimento: | Variazione (entrata e/o uscita) dei consorziati. |
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Termine: | 30 giorni dalla data atto. |
Soggetto obbligato: | Un amministratore. E’ legittimato anche il notaio nell’ipotesi di atto notarile di modifica del contratto. |
Diritti di segreteria: | € 90,00. |
Imposta di bollo: | € 65,00. |
Allegati: |
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Istruzioni ministeriali per la compilazione dei moduli: |
modulo S2 + modulo S |
Fonte: CCIAA di Pesare e Urbino