In caso di reato per omesso versamento delle ritenute, il cui procedimento era in corso al 22 ottobre 2015, il pagamento integrale dell’imposta ai fini della non punibilità può avvenire fino al momento in cui la sentenza non diventa definitiva e non sino all’apertura del dibattimento.
La conferma arriva dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza 11417/2017 depositata il 9 marzo 2017.
Il fatto
Un contribuente veniva condannato per omesso versamento di ritenute, come previsto dall’articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000. L’imputato, impugnando il provvedimento, chiedeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma il giudice di merito rigettava il gravame. La Corte riteneva di particolare gravità la condotta criminosa, trattandosi di omesso versamento di ritenute certificate per oltre 200mila euro; in tale contesto, peraltro, il giudice rilevava l’assenza di spontaneità del pagamento, atteso che era avvenuto dopo quattro anni. Avverso la decisione, l’imputato ricorreva per Cassazione evidenziando che nelle more era stato modificato l’articolo 13 del decreto 74/2000 e, secondo la nuova formulazione non è punibile il reato nell’ipotesi di pagamento integrale dell’imposta omessa entro l’apertura del dibattimento.
La Cassazione
I giudici di legittimità, hanno ritenuto fondato ed assorbente il motivo con il quale è stato invocato lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 13, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dall’art. 11, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (pubblicato il 7.10.15 ed entrato in vigore il 22.10.2015).
Tale norma, infatti, prevede che «i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
La suddetta causa di non punibilità, ha specificato infine la Corte, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807).