I soggetti obbligati alla presentazione del Mod. Iva 2017, relativo al periodo d’imposta 2016 (contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita Iva), devono, entro il 16 marzo, provvedere al versamento dell’Iva a saldo per l’anno 2016, ovvero determinare l’imposta a credito e scegliere la modalità di utilizzo del credito stesso.
Importo da versare a saldo dell’Iva
L’importo dovuto a saldo è quello indicato all’interno del rigo «VL38», denominato «Totale Iva dovuta», della dichiarazione Iva 2017. Tale importo si ricava sottraendo dall’Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti.
L’importo, se superiore a 10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo «VX1», denominato «Iva da versare o da trasferire» della dichiarazione stessa.
Termini di versamento del saldo Iva
L’importo indicato nel rigo «VX1» deve essere versato con Mod. F24 entro il 16.3.2017, in unica soluzione, ovvero in forma rateale ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241. In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 novembre.
Interesse dovuto in caso di rateizzazione
Qualora si scelga il pagamento rateale, sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33% mensile.
RATEAZIONE DEL SALDO IVA |
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
Prima |
16 marzo |
– |
Seconda |
18 aprile (il 16 aprile è Pasqua e il 17 aprile è Lunedì dell’Angelo) |
0,33% |
Terza |
16 maggio |
0,66% |
Quarta |
16 giugno |
0,99% |
Quinta |
17 luglio (il 16 cade di domenica) |
1,32% |
Sesta |
16 agosto |
1,65% |
Settima |
18 settembre (il 16 cade di sabato e il 17 di domenica) |
1,98% |
Ottava |
16 ottobre |
2,31% |
Nona |
16 novembre |
2,64% |
Opzione per il versamento in unico
Il versamento può essere differito anche alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Pertanto, se il saldo è versato entro il 30.6.2017, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i 4 mesi.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA |
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Modalità |
Scadenza |
Interessi |
Unica rata |
Entro 16 marzo |
– |
Rateale |
Entro il 16 di ogni mese da marzo a novembre (ultima rata possibile) |
0,33% mensile |
Differita |
Entro il 30 giugno |
0,40% mensile o per frazione di mese |
Modalità di versamento
Il versamento si effettua utilizzando il modello F24, che deve indicare:
- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- il codice tributo;
- l’eventuale numero di rata;
- l’anno d’imposta;
- gli importi da versare.
CODICI TRIBUTO DI VERSAMENTO DELL’IVA E RELATIVI INTERESSI |
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Codice |
Descrizione |
6099 |
Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale |
1668 (*) |
Interessi dovuti per il pagamento dilazionato di importi rateizzabili |
(*) Il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” non deve essere compilato |
Sanzioni per mancato o insufficiente versamento
In caso di mancato o insufficiente versamento dell’Iva è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzioni penali
L’omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, il cui ammontare superi l’importo di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Per la consumazione del reato occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Iva a credito
L’importo a credito è quello indicato all’interno del rigo «VL39», denominato «Totale Iva a credito», della dichiarazione Iva 2017.
Tale importo si ricava dall’importo dell’Iva a credito, evidenziato nel rigo «VL33»
Ripartizione dell’Iva a credito
L’importo a credito è da ripartire tra i righi «VX4» e «VX5», al fine utilizzarlo alternativamente:
- in compensazione verticale;
- a rimborso;
- in compensazione orizzontale.
Utilizzo in compensazione verticale
Il credito Iva può essere liberamente utilizzato a fronte di debiti per il medesimo tributo (cosiddetta compensazione verticale), risultanti dalle liquidazioni periodiche dell’anno 2017, ancorché l’utilizzo venga esposto nel Mod. F24.
Richiesta di rimborso
L’alternativa, da indicare nel rigo «VX4», è rappresentata dalla richiesta di rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo 2016, ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.
La causale del rimborso deve essere individuata esclusivamente tra quelle indicate nella seguente Tabella.
CAUSALE DEL RIMBORSO DA INDICARE NEL RIGO «VX4» |
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Codice |
Causale del rimborso |
Norma |
1 |
Contribuenti che nel corso dell’anno 2016 hanno cessato l’attività |
Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972 |
2 |
Coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Si evidenzia che l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni deve superare quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% |
Art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972 |
3 |
Contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58, D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 |
Art. 30, co. 3, lett. b), D.P.R. 633/1972 |
4 |
Limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche |
Art. 30, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972 |
5 |
Contribuenti che hanno effettuato nel 2016 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 |
Art. 30, co. 3, lett. d), D.P.R. 633/1972 |
6 |
Operatori non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, ovvero che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972, legittimato a richiedere il rimborso dell’imposta |
Art. 30, co. 3, e art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 |
7 |
Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte Prima, ai sensi dell’art. 8, co. 1, dell’art. 38-quater e dell’art. 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi |
Art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972 |
8 |
Dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni a credito Iva, anche se inferiori a 2.582,28 euro |
Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972 |
9 |
Contribuente che ha presentato le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro, nell’ipotesi di possesso di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempre che se non compresi nel minor credito chiesto a rimborso |
Art. 30, co. 3, lett. c) e 4, D.P.R. 633/1972 |
10 |
Contribuenti che hanno aderito ad una procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo nell’anno 2015 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2014, nonché i soggetti che nell’anno 2014 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2015 non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all’anno 2014 |
Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972 |
11 |
Soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014 |
Art. 1, co. 63, L. 190/2014 |
Inoltre, i contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, da indicare nel campo 4 con il codice corrispondente, sono quelli indicati nella seguente Tabella.
COMPILAZIONE DEL CAMPO 4 DEL RIGO «VX4» |
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Codice |
Tipologia di soggetti |
1 |
Soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto di cui all’art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972 |
2 |
Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 37.10.1 di Atecofin 2004 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici) |
3 |
Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.43.0 di Atecofin 2004 (produttori di zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi) |
4 |
Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.42.0 di Atecofin 2004 (produttori di alluminio e semilavorati) |
5 |
Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 30.30.09 di Atecofin 2007 (fabbricatori di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi) |
6 |
Soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 |
7 |
Soggetti che svolgono l’attività individuata dal codice 59.14.00 di Atecofin 2007 (coloro che esercitano l’attività di proiezione cinematografica) |
8 |
Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 |
Utilizzo in compensazione orizzontale
L’alternativa, da indicare nel rigo «VX5», è rappresentata dalla compensazione orizzontale, ossia con altri tributi, contributi o premi, del credito Iva annuale.
Tale utilizzo trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende destinare per detta compensazione.
Innanzitutto occorre ricordare che la compensazione «orizzontale» del credito Iva:
- è liberamente fruibile per importi inferiori a 5.000 euro;
- è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale ed all’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per importi compresi tra 5.001 e 15.000 euro. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative dall’art. 4, co. 11-novies, D.L. 3/2015;
- è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, munita di visto di conformità, ed all’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per importi compresi tra 15.001 e 700.000 euro.
UTILIZZABILITÀ DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE |
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Importo del credito |
Adempimenti preventivi |
Data di utilizzo |
Modalità di utilizzo |
Credito minore o uguale a 5.000 euro |
Nessuno |
Dall’1.1.2016 |
F24 (Fisconline, Entratel, home banking o remote banking) |
Credito compreso tra 5.001 a 15.000 euro |
Presentazione della dichiarazione |
Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
F24 (Fisconline o Entratel) |
Credito maggiore o uguale a 15.001 euro |
Presentazione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità |
Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
F24 (Fisconline o Entratel) |
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, la presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, blocca la compensazione di tipo orizzontale.