Per la Certificazione Unica 2017 cambia la data entro cui si dovrà procedere con l’invio tramite mail o la consegna cartacea del documento necessario per il calcolo dei redditi del 2016. Per la presentazione telematica del modello ordinario il termine di presentazione rimane il 7 marzo 2017. Slitta al 31 marzo 2017, invece, la consegna del modello sintetico per i lavoratori dipendenti e pensionati, ma quali sono le novità previste per le certificazioni dei lavoratori autonomi?
Lavoratori Autonomi
Nuova scadenza per lavoratori autonomi: la Certificazione Unica 2017 non dovrà più essere inviata entro il termine ordinario del 7 marzo 2017, questa data fa riferimento esclusivamente al termine previsto per i lavoratori dipendenti, ovvero relativamente ai dati necessari alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Lavoratori Dipendenti
La Certificazione Unica 2017 dovrà essere inviata entro il 7 marzo 2017 esclusivamente per i dati necessari alla predisposizione delle precompilate 2017. Negli altri casi è ufficiale la proroga della scadenza Certificazione Unica 2017, ovvero per redditi da lavoro autonomo non occasionale e redditi esenti.
La doppia scadenza
Si tratta della stessa situazione che si è verificata lo scorso anno, per cui di fatto la certificazione unica 2017 ha una doppia scadenza:
- scadenza 7 marzo 2017 per la certificazione unica 2017 dei lavoratori dipendenti e/o di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato;
- scadenza 31 luglio 2017 – ovvero scadenza del modello 770/2017 – per lavoratori autonomi o comunque per coloro che non sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.
A confermare il doppio invio della Certificazione Unica 2017 è stata la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi che, ha confermato quello che in realtà molti professionisti già si aspettavano.
Scadenza certificazione unica 2017 oltre il 7 marzo: in quali casi?
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la trasmissione delle certificazioni uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per la compilazione della dichiarazione precompilata modello 730, come redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti potrà avvenire entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV ed SX ed SY del modello 770/2017 (da presentare entro il 31 luglio 2017, salvo proroghe).
Agenzia delle Entrate: i controlli preventivi
Altro tema importante sostenuto dall’Agenzia delle Entrate riguarda i controlli preventivi sulle dichiarazioni prestante dai soggetti che prestano assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti.
A questo proposito l’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, in caso di trasmissione della dichiarazione con modifiche rispetto alla versione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può attivare una serie di controlli preventivi, in via automatizzata oppure mediante verifica della documentazione giustificativa, in presenza di crediti di importo superiore a 4.000 euro.
La comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni
L’art. 17, comma 1, lettera c-bis) del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 prevede che il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale debba comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l’invio del 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni.
A partire dal 2017, pertanto, ai modelli 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta dovrà essere allegato il risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4). Conseguentemente per procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il modello 730-4 mediante la sede telematica propria o dell’intermediario incaricato.