Per effetto della modifica apportata all’art. 21 del D.l. 78/2010, l’invio dello spesometro è passato da annuale a trimestrale.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall’adempimento:
- i produttori agricoli che operano in regime di esenzione dal versamento dell’Iva (ex art. 34, co. 6, DPR 633/72) situati nelle “zone montane” di cui all’art. 9 del DPR 601/73. Si tratta dei produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici; questi, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Nella Circolare 1/E del 07.02.2017 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che gli agricoltori situati in zone diverse da quelle montane sono obbligati ad inviare i dati dello spesometro. A tali soggetti tuttavia è chiesto di inviare solo i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo;
- minimi e i forfettari siano (Circolare 1/E/2017);
- le Amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 L. 196/2009) e le Amministrazioni autonome (in quanto i dati sono automaticamente acquisite dall’Agenzia tramite il Sistema di Interscambio Sdl). L’esonero, tuttavia, non riguarda l’invio dei dati delle fatture/note di variazione emesse dagli enti nei confronti dei soggetti diversi dalle PA, che non sono state trasmesse tramite il sistema Sdl.
Soggetti particolari
Le associazioni/soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 389/1991 sono tenuti all’invio esclusivamente per i dati delle fatture emesse per le attività che rientrano in tale regime. Poiché tali soggetti, infatti, non sono tenuti a registrare le fatture ricevute, i dati di quest’ultime non devono essere trasmessi.
Termine dell’invio
I dati della nuova comunicazione dovranno essere inviati telematicamente entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Si fa presente che, in virtù della pausa estiva, la comunicazione relativa al 2° trimestre va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31/08);
LE SCADENZE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE A REGIME (dal 2018)
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 16 settembre | 4° | 28 febbraio dell’anno successivo |
Primo anno di applicazione
Per il primo anno di applicazione dell’adempimento (2017), è stato previsto che il primo invio riguardi il primo semestre 2017. Si fa presente, inoltre, che in sede di conversione del Decreto Milleproroghe è stato approvato un emendamento che prevede un’ulteriore semplificazione, ossia che anche il secondo invio riguardi un semestre. In questo modo, una volta che la modifica sarà confermata, per il 2017 la periodicità dello spesometro sarebbe semestrale.
LE SCADENZE DELLO SPESOMETRO PER IL 2017
Semestre | Scadenza |
1° | 18 settembre 2017 |
2° | 28 febbraio 2018 |
Resta fermo che entro il 10/4 e 20/4/2017 dovrà essere inviato lo spesometro relativo al 2016.
Come dev’essere trasmesso lo spesometro?
Lo spesometro va trasmesso in forma “analitica” e deve contenere:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia di operazione.
Sanzioni
In caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di €.1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è “ridotta” alla metà per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto. Non opera il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Fattispecie | Sanzioni |
Omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura | € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000. La sanzione è ridotta del 50% (con un massimo di €. 500) se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza |
[…] vanno inseriti nel nuovo spesometro i dati relativi agli scontrini e alle ricevute fiscali, neanche se l’importo è pari o […]
[…] nuovo «spesometro» avrà cadenza trimestrale e non più annuale come il precedente […]