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Aumenta il credito d'imposta per il Mezzogiorno

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Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche tramite leasing, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise e Sardegna), è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016, che lo ha reso operativo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

L’istanza

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’ Agenzia delle Entrate (provvedimento AdE del 24 marzo 2016).

L’incremento della misura

La misura del bonus, con un emendamento al decreto per il Mezzogiorno presentato in Commissione Bilancio, D.L. 243/2016, è stato aumentato in base alle dimensioni aziendali.

Per le strutture produttive ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna passerà:

  • per le grandi aziende dall’attuale 10% al 25%;
  • per le medie dal 15% al 35%;
  • per le piccole dal 20% al 45%.

Percentuali minori, invece, sono previste per 86 località del Molise e dell’Abruzzo (province di Campobasso, Isernia, L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti):

  • 10% per le grandi;
  • 20% per le medie;
  • 30% per le piccole.

Ampliamento della base di calcolo

Il bonus sarà calcolato al lordo (non più al netto) degli ammortamenti fiscali. Tale modifica è estremamente importante perché permette, anche a chi ha investito di più negli anni precedenti in beni strumentali, di poter fare nuovi investimenti.

Limite massimo

Il limite massimo, stabilito per ogni progetto, è di :

  • 3 milioni di euro per le piccole imprese;
  • 10 milioni di euro per le medie;
  • 15 milioni di euro per le grandi.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, costo che non comprende le spese di manutenzione.

Cumulo con de minimis

L’altra possibilità che prevede l’emendamento è la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti in regime de minimis e con altri aiuti di Stato. Il cumulo viene concesso entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle regole Ue.

Entrata in funzione

I beni oggetto dell’agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, altrimenti il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il relativo costo.

Dismissione 

I beni non possono essere dismessi fino al quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.

Nel caso in cui i beni vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero diretti a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta sarà rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni predetti. Per i beni acquistati in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

La restituzione 

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato dovrà essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi sopraindicate.

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