L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione“, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).
Oscillazione per prevenzione
L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
Lavoratori-anno | Riduzione |
fino a 10 | 28% |
da 11 a 50 | 18% |
da 51 a 200 | 10% |
oltre 200 | 5% |
Regolarità contributiva e assicurativa
Possono presentare domanda, le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Interventi di miglioramento
L’azienda, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Quando opera la riduzione?
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2016 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2014, con interventi di miglioramento effettuati nell’anno 2015 ed è operante sul tasso di premio del 2016, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2016 (autoliquidazione 2017). |
Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività
L’oscillazione del tasso consente di “personalizzare” l’indice di rischiosità nazionale, previsto nelle tariffe dei premi (tasso medio nazionale).
Può essere fissa, se legata a parametri prefissati, o variabile.
Nel primo biennio di attività, il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
La riduzione può essere richiesta, su domanda, da tutti i datori di lavoro in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi dell’art. 20 del d.m. 12 dicembre 2000.
La riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.
La domanda di riduzione, dalla quale deve risultare il rispetto delle disposizioni normative di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, può essere inviata contestualmente alla denuncia dei lavori o successivamente, in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività. Deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. L’Inail, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda di riduzione, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
L’aumento è applicato dall’Inail quando, da provvedimenti degli organismi pubblici competenti in materia, risulti la mancata osservanza degli obblighi di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi dell’art 21 del d.m. 12 dicembre 2000.