La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto il regime forfettario che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stato oggetto di alcune modifiche.
Riduzione contributiva del 35%
Tra queste modifiche, ricordiamo, che il legislatore ha reintrodotto il minimale contributivo per gli artigiani e commercianti (parliamo sempre del regime forfettario) concedendogli la possibilità di richiedere all’INPS una riduzione del 35%.
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Artigiani e commercianti
L’agevolazione spetta soltanto agli artigiani e commercianti in regime forfettario e non riguarda invece gli iscritti alla gestione separata e i professionisti iscritti alla Cassa.
La domanda di agevolazione
I contribuenti in attività dal 2016, che non abbiano già presentato la domanda di agevolazione all’Inps, dovranno inoltrarla perentoriamente (nel senso che se non si fa si perde per il 2017 l’agevolazione) entro il 28 febbraio 2017.
L’agevolazione 2016 è prorogata al 2017
L’Inps con la circolare 22 del 31/01/2017 ha precisato che : “Il regime in parola che, […] si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Come richiedere l’agevolazione
La richiesta di agevolazione dovrà essere fatta telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Il contribuente che inizia l’attività nel 2017
Il contribuente che inizia l’attività nel 2017 e che aderisce al regime forfettario, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, al fine di consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Quota eccedente il minimale
La riduzione del 35% in commento troverà applicazione sia sui contributi dovuti sul minimale reddituale che sull’eventuale quota di contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale.
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Le scadenze
Ambito applicativo | ||
Cosa | Sconto | Scadenze |
Contributi dovuti sul minimale di reddito 2017 | Ridotti del 35% | Continuano ad essere dovuti secondo le ordinarie scadenze trimestrali, ossia: – 16 maggio 2017 – 21 agosto 2016 – 16 Novembre 2017 – 18 Febbraio 2018 |
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale 2017 | Ridotti del 35% | – Saldo 2017 ed Acconto 2018 (Liquidati nel Modello Redditi/2018) |