Il versamento (anche rateale del debito iva).
L’iva relativa alla dichiarazione annuale dev’essere versata, mediante F24, entro il 16 marzo di ciascun anno.
L’importo deve essere superiore a 10 euro (importo arrotondato).
Il versamento può essere differito, con una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP, sono stabilite al 30 giugno (in luogo del giorno 16) e al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.
Soggetti IRES
Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ad esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2364 co. 2 c.c.), i versamenti dovranno essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In ogni caso i versamenti devono essere effettuati al massimo entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, se il bilancio doveva essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio oppure entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per l’approvazione, se, in base a disposizioni di legge, il bilancio doveva essere approvato oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Anche in tali casi, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Periodo feriale
Il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno è ora a regime, l’ha previsto l’art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, inserendo il co. 11-bis nell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248).
Il 20 agosto 2017 cade di domenica, per cui il termine è ulteriormente differito a lunedì 21 agosto.
Il versamento rateale
Come previsto dall’art. 20 del DLgs. 241/97, il contribuente può scegliere di effettuare i versamenti a saldo dell’iva mediante rateizzazione.
Se si sceglie di pagare dal 16.3.2017 il numero delle rate è pari a nove, mentre le rate scendono a sei se si scegli di pagare dal 30 giungo, a cinque se si inizia a pagare il 31 luglio e a quattro se si inizia a pagare dal 30 agosto.
Si precisa che quando si opta per il pagamento rateale il modello F24 deve riportare l’indicazione del numero delle rate (ad es. “01” che indica la prima rata, di “04” che indica il numero totale delle rate, ecc..)
Gli interessi da rateizzazione
L’opzione del pagamento rateale comporta la corresponsione degli interessi nella misura percentuale prevista dalla relativa normativa, nella misura del 4% annuo pari allo 0,33% mensile.