Con questo lavoro vedremo il trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla vendita dell’azienda.
La tassazione della plusvalenza da cessione d’azienda
In base all’articolo 86 del Tuir la plusvalenza, derivante dalla vendita, nell’ambito del reddito d’impresa, dei beni diversi da quelli produttivi di ricavi, comprese quelle rivenienti dalla cessione di un’azienda o di un ramo di essa, è imponibile per intero nell’esercizio in cui avviene la cessione ovvero per quote fino a cinque rate annuali di pari importo se il bene è detenuto dal almeno tre anni, e per il computo del periodo di possesso si deve aver riguardo ai giorni di calendario.
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Il frazionamento della plusvalenza
Il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda (o ramo d’azienda), così come previsto dall’articolo 58, comma 1, del Tuir (in relazione alle imprese individuali), non si applica quando si fa richiesta di assoggettare detta plusvalenza a tassazione separata.
La tassazione separata
L’articolo 17, comma 1, del Tuir, alla lettera g) dispone che le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni possono fruire della tassazione separata.
Possesso quinquennale
Ai fini della verifica del possesso quinquennale necessario per accedere alla tassazione separata, così come chiarito dal Ministero delle finanze (C.M. 320/E/1997), si computa anche l’eventuale periodo in cui l’azienda è stata concessa dal proprietario in usufrutto o in affitto.
La tassazione separata per le società
La disposizione in parola non opera per le società, in capo alle quali l’unica possibilità è quella di “spalmare” la plusvalenza in cinque periodi d’imposta compreso quello in cui avviene la cessione.
Come avviene il pagamento dell’imposta?
L’imprenditore individuale che, in deroga al regime di tassazione ordinario ovvero alla rateizzazione, ha optato per la tassazione separata, dovrà compilare il quadro RM del modello Unico.
In tale sede verserà un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile.
L’imposta verrà infatti liquidata a conguaglio dall’Agenzia delle Entrate che comunicherà al contribuente il versamento da effettuare mediante apposita cartella esattoriale.
Cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore individuale dovesse cedere l’unica azienda, perdendo in tal modo lo status di imprenditore, non potrà (ovviamente) fruire della rateizzazione della plusvalenza, ma potrà comunque avvalersi della tassazione separata di cui al citato articolo 17, comma 1, del Tuir, ricorrendone i presupposti sopra indicati.
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Conclusioni
La scelta della tassazione più conveniente andrà valutata caso per caso.