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Incentivo occupazione giovani

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È stato istituito l'”Incentivo Occupazione Giovani”, in favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato o a termine, giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni non occupati né inseriti in progetti di formazione o di studio.

A chi spetta l’incentivo

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, i quali abbiano un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e risultino essere disoccupati.

Periodo valido

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Requisiti per i giovani da 25 a 29 anni

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, per usufruire dell’incentivo è necessario che ricorra anche una delle seguenti condizioni ulteriori:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Cumulabilità

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Quando viene riconosciuto?

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

L’importo dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è pari:

  • nel caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
  • nel caso di assunzione a tempo determinato, al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Termine per la fruizione dell’incentivo

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.

Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’Inps.

Verifica dell’Inps

L’Inps determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani; comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, il datore di lavoro, se ancora non lo ha fatto, deve effettuare l’assunzione.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

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