In questo lavoro vediamo come sono state modificate le aliquote contributive applicabili ai professionisti “senza Cassa” ed ai lavoratori “parasubordinati” a decorrere dal 2017.
Le novità del dlgs. 81/2015 in materia di lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative
Ricordiamo che il DLgs. 81/2015 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25.6.2015, della disciplina in materia di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, consentendo di continuare ad applicare la medesima per la regolamentazione, fino alla scadenza, dei soli contratti di lavoro a progetto in corso a tale data ed ha fatto salve le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all’art. 409 c.p.c.
Nuovi rapporti parasubordinati
Quanto sopra ha reso di nuovo possibile l’instaurazione di rapporti “parasubordinati” semplicemente come “co.co.co.”, senza la necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal DLgs. 10.9.2003 n. 276 (c.d. “Legge Biagi”).
Le associazione in partecipazione
A decorrere dal 25.6.2015, il DLgs. 81/2015 ha soppresso la figura dell’associazione in partecipazione con apporto dell’associato persona fisica consistente, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, di conseguenza è venuto meno la relativa assicurazione previdenziale.
Suddivisione degli iscritti
Gli iscritti alla gestione separata vengono distinti in:
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
- soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati.
Le aliquote contributive previdenziali
Soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali o pensionati
Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA, l’aliquota contributiva previdenziale del 24% prevista per il 2016 è tale anche per il 2017.
Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
All’interno della categoria dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS trovano collocazione i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA ed i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate senza partita IVA (nonché gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro titolari di contratti in corso al 25.6.2015).
Lavoratori autonomi titolari di partita Iva
L’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori autonomi titolari di partita iva è scesa dal 27% al 25% con decorrenza 01/01/2017.
Collaboratori coordinati e continuativi e associati in participazione
Con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi ed agli associati in participazione, l’aliquota contributiva previdenziale per il 2017 aumenta dal 31% al 32%.
Aliquote contributive applicabili per il 2017
Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI | NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI |
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Tutti gli iscritti della categoria | Titolari di partita IVA | Non titolari di partita IVA |
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Aliquote previdenziali | 24%, fino al previsto massimale della base imponibile | 25%, fino al previsto massimale della base imponibile | 32%, fino al previsto massimale della base imponibile |
Contributo assistenziale | NO | 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile | 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile |
Contribuzione totale | 24%, fino al previsto massimale della base imponibile | 25,72%, fino al previsto massimale della base imponibile | 32,72%, fino al previsto massimale della base imponibile |
In base alla suddivisione tra datore e lavoratore, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.
Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati |
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati |
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Contribuzione totale | 24% | 32,72% |
Quota a carico del lavoratore |
8% | 10,907% |
Quota a carico del committente |
16% | 21,813% |
Associati in partecipazione
Per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.
Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati |
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati |
|
Contribuzione totale | 24% | 32,72% |
Quota a carico dell’associato |
10,8% | 14,724% |
Quota a carico dell’associante |
13,2% | 17,996% |