In questo articolo vedremo il trattamento fiscale dei “fabbricati concessi in locazione, uso o comodato”, ovvero la disciplina del c.d. fringe benefit costituito dall’alloggio messo a disposizione del dipendente e la relativa tassazione in capo al beneficiario.
Deducibilità in capo all’azienda
L’articolo 95, comma 2, del Tuir, prevede che i canoni di locazione, le spese di manutenzione dei fabbricati, concessi in uso ai dipendenti, sono deducibili per un ammontare non superiore a quello che costituisce reddito per i lavoratori dipendenti medesimi a norma dell’articolo 51, comma 4, lett. c), del Tuir.
La tassazione in capo al dipendente
L’articolo 51, comma 3, del Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad € 258,23.
Suddetta franchigia, secondo il Ministero delle Finanze, vale per tutte le tipologie di benefit.
Il fringe benefit
Ai fini del calcolo del fringe benefit per il lavoratore viene assunta la rendita catastale e, in mancanza di questa, il valore dell’alloggio ad equo canone o ancora quello corrente in regime di libero mercato.
A tale valore devono essere sommate tutte le spese inerenti all’alloggio, sostenute dal datore di lavoro (ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e per la manutenzione e la pulizia delle parti condominiali, eventuali utenze pagate dal datore di lavoro invece che dall’utilizzatore del fabbricato, ecc.).
Il fringe benefit è dunque determinato dalla differenza tra tale valore e l’importo corrisposto dal dipendente (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso.
Quali spese concorrono alla determinazione del valore del fringe benefit.
Per la determinazione del valore del fringe benefit, si tiene conto delle spese di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato e delle spese relative ai servizi comuni.
Fabbricato messo a disposizione di più dipendenti
Qualora l’immobile sia concesso in locazione, uso o comodato a più dipendenti, l’importo, come sopra determinato, dovrà essere ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali, o in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate, se queste sono differenziate.
Obbligo di dimora
Nel caso in cui il fabbricato sia messo a disposizione del lavoratore con l’obbligo di dimorarvi per ragioni di lavoro (ad esempio, nei casi del portiere di uno stabile o del custode di un’azienda), il fringe benefit si riduce al 30% dell’importo come sopra determinato.