In base all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 il termine entro il quale poter pagare l’IVA ed evitare la sanzione penale è il 27 dicembre di ogni anno (art. 6 comma 2 della L. 405/1990), ovvero il termine per il pagamento dell’acconto.
La sanzione
Se l’omissione è di ammontare superiore ad Euro 250.000 si rischia la reclusione da sei mesi a due anni.
Quando si perfezione il delitto
Il delitto si perfeziona con il mancato pagamento, entro il 27 dicembre, dell’Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente, per un importo superiore alla citata soglia, di recente innalzata dal DLgs. 158/2015.
Quando acquisisce rilevanza penale
L’omesso versamento dell’IVA acquisisce rilevanza penale quando il contribuente presenti una dichiarazione annuale IVA dalla quale risulti un debito superiore alla citata soglia.
Come precisato dalla Cassazione l’imposta dovuta si considera sulla base dell’intera dichiarazione annuale (Cass. n. 9049/2013).
Causa di non punibilità
Pur se la natura istantanea del reato fa sì che un eventuale versamento successivo al 27 dicembre non sia in grado di escludere l’esistenza del reato ormai perfetto, l’omesso versamento IVA (allo stesso modo di quanto previsto per le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-quater comma 1) potrà essere oggetto della causa di non punibilità introdotta dal nuovo art. 13 del DLgs. 74/2000.
In cosa consiste
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 74/2000, la condotta non sarà penalmente sanzionata quando il contribuente, prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento di primo grado, versi integralmente le somme dovute all’Erario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, anche “a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché del ravvedimento operoso”.
La confisca per equivalente
A fronte dell’omesso versamento è possibile per il giudice ordinare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia diretta che per equivalente ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000.