Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d’anno.
decorrenza
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,1% si applica dall’1.1.2017
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Tasso legale
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
Tasso | Da | Al |
2,5% | 1.1.2012 | 31.12.2013 |
1% | 1.1.2014 | 31.12.2014 |
0,5% | 1.1.2015 | 31.12.2015 |
0,2% | 1.1.2016 | 31.12.2016 |
0,1% | 1.1.2017 | data versamento |
istituti deflativi del contenzioso
La riduzione allo 0,1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97
218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale; - accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
- acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale
In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Esempio: Adesione 2016
Se è stato perfezionato, con pagamento rateale, un atto di adesione nel 2016, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,2% in vigore nel 2016, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.
Imposta sostitutiva rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
La riduzione del tasso legale allo 0,1% non rileva per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Contributivi previdenziali ed assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,1% dall’1.1.2017, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.